Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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interessi di mora. Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli interessi.

Art. 107 cpv. 3

Questo capoverso sarà abrogato, dato che il suo contenuto sarà integralmente ripreso nel nuovo articolo 108 capoverso 1.

Art. 108 Vigilanza sull’equilibrio finanziario

Questo articolo introduce un meccanismo d’intervento.

Cpv. 1: questa disposizione fissa il livello legale del Fondo di compensazione AVS al 100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione.

Cpv. 2: questo capoverso impone al Consiglio federale di prevedere qualsiasi diminu zione del livello del Fondo di compensazione AVS al di sotto del 90 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione nel corso dei tre anni successivi. Qualora dalla pubblicazione del consuntivo dovesse risultare un tale scenario, il Consiglio federale sarebbe tenuto a proporre entro un anno all’Assemblea federale una modifica di legge volta a stabilizzare il livello del Fondo di compensazione (v. anche n. 3.1.6).

Disposizioni transitorie della modifica del ... (AVS 2030)

a. Assoggettamento assicurativo

In seguito alla ridefinizione delle regole concernenti l’assoggettamento assicurativo vi saranno persone che non potrebbero più essere assicurate in base al nuovo diritto. Determinate categorie di persone (persone che accompagnano il coniuge all’estero e persone domiciliate in Svizzera che sono assicurate all’estero per via della loro attività lucrativa; cfr. art. 1c cpv. 1 lett. c e d) non avranno più la possibilità di aderire all’assi curazione, ma avranno soltanto la possibilità di continuarla. Con i capoversi 1 e 2 della presente disposizione transitoria si garantisce che nessuna persona assicurata in virtù del diritto vigente perda la sua copertura assicurativa. Nel contempo, però, alle persone che sono assicurate in virtù del vigente articolo 1a capoverso 1 lettera a o c, che in base al nuovo diritto non sarebbero più assoggettate all’assicurazione obbligatoria (se gnatamente, perché l’obbligo assicurativo fondato sul domicilio in Svizzera continuerà a sussistere soltanto per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e perché le persone che lavorano all’estero al servizio di organizzazioni private di assistenza non saranno più soggette all’obbligo assicurativo) sarà data la possibilità di uscire dall’AVS.

b. Assegnazione e ripartizione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali

Cpv. 1: il diritto anteriore rimarrà applicabile ai periodi educativi e assistenziali anteriori all’entrata in vigore della presente modifica che sono già stati considerati nell’ambito di