Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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una decisione di rendita passata in giudicato. Negli altri casi, a tutti periodi educativi e assistenziali si applicherà retroattivamente il nuovo diritto.
Cpv. 2: secondo il diritto vigente i genitori non sposati tra loro o divorziati devono già decidere come ripartirsi gli accrediti per compiti educativi. I genitori sposati tra loro, invece, non hanno questa possibilità e gli accrediti sono automaticamente assegnati per metà a ciascuno dei due genitori che adempiono le condizioni di diritto. La presente disposizione transitoria concerne i genitori sposati tra loro che adempiono le condizioni per il diritto all’assegnazione di accrediti per compiti educativi al momento dell’entrata in vigore della riforma AVS 2030. Questi dovranno poter decidere una diversa asse gnazione degli accrediti per tutto il periodo educativo. Tuttavia, se il periodo educativo si sarà già concluso o almeno uno dei genitori non sarà più assicurato all’AVS al mo mento dell’entrata in vigore della riforma AVS 2030, la precedente assegnazione degli accrediti per compiti educativi non potrà essere modificata. Se un evento assicurato (invalidità o decesso) sarà già insorto all’interno della coppia, la decisione di assegna zione sarà applicabile unicamente agli anni successivi all’insorgenza dell’evento in que stione. Non vi è infatti motivo di modificare le basi di calcolo già utilizzate per il calcolo di prestazioni. Va inoltre considerato che le decisioni sulla ripartizione degli accrediti per compiti educativi prese dai genitori non sposati tra loro o divorziati, sia mediante convenzione che tacitamente, o disposte in sede giudiziaria prima dell’entrata in vigore della presente modifica rimarranno valide anche dopo quella data. Le modifiche appor tate successivamente avranno effetto soltanto per il futuro. Nell’OAVS saranno previste disposizioni transitorie al riguardo, in virtù della norma di delega che conferisce al Con siglio federale la competenza di disciplinare i dettagli nei casi in cui i genitori hanno deciso una diversa assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 29sexies cpv. 4 lett. c).
c. Maggiorazione dei redditi di un’attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungi mento dell’età di riferimento
L’aumento dei redditi computabili provenienti dall’attività lucrativa derivante dall’appli cazione di un fattore di maggiorazione di 1,4 secondo l’articolo 29biscapoverso 3 sarà per principio possibile soltanto per i redditi conseguiti a partire dall’entrata in vigore della presente modifica. I redditi conseguiti prima di quella data saranno computati con formemente al diritto anteriore. Sarà prevista un’eccezione per gli assicurati che al mo mento dell’entrata in vigore staranno ancora versando contributi. Nel caso di queste persone, il fattore di maggiorazione potrà essere applicato anche ai redditi conseguiti tra il compimento dei 65 anni e l’entrata in vigore della modifica.
d. Computo dei contributi pagati prima dell’entrata in vigore della modifica del …
La nuova disposizione dell’articolo 29biscapoverso 3 si applicherà ai diritti pensionistici nati a partire dall’entrata in vigore della modifica del …. Per le persone che a quel mo mento avranno già compiuto i 70 anni, avranno continuato a versare contributi oltre questo limite d’età e continueranno a farlo al momento dell’entrata in vigore sarà intro dotta una deroga. Queste persone potranno chiedere che i contributi in questione siano computati conformemente all’articolo 29biscapoversi 3 e 4. La richiesta di farsi compu tare i contributi pagati potrà avere effetto soltanto sulle prestazioni future, come avviene