Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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in generale in caso di nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29biscapoverso 3 LAVS.

e. Aliquote di riduzione applicabili alle rendite di vecchiaia anticipate in corso

Questa disposizione disciplina il diritto transitorio in caso di riscossione anticipata della rendita. Le aliquote di riduzione modificate e quelle nuove si applicheranno soltanto agli assicurati la cui rendita non è ancora stata calcolata definitivamente in seguito al raggiungimento dell’età di riferimento. Si tratta dunque di nuovi casi di riscossione an ticipata della rendita. Agli assicurati che staranno riscuotendo anticipatamente la ren dita rimarranno applicabili le aliquote di riduzione previste dal diritto anteriore. Queste ultime saranno applicate anche per i successivi nuovi calcoli, in particolare per quello effettuato al raggiungimento dell’età di riferimento (cpv. 1). Se dopo l’entrata in vigore della presente modifica del la percentuale di rendita riscossa anticipatamente verrà aumentata, alla percentuale aggiuntiva si applicherà però il nuovo diritto (cpv. 2).

f. Aliquote di aumento applicabili alle rendite di vecchiaia il cui differimento è an cora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica

Questa disposizione disciplina il diritto transitorio in caso di differimento della rendita. Le nuove aliquote di aumento saranno applicabili soltanto alle rendite il cui differimento sarà revocato dopo l’entrata in vigore della modifica del …. Alle rendite il cui differi mento sarà stato revocato prima di quella data continuerà ad applicarsi il diritto ante riore (cpv. 1 a contrario). Questo varrà anche in caso di revoca soltanto parziale. Se dopo l’entrata in vigore della modifica sarà revocato il differimento di un’ulteriore per centuale di rendita, a questa parte saranno applicabili le nuove aliquote di aumento (cpv. 2).

g. Assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità: garanzia dei diritti acquisiti in caso di differimento in corso della riscossione della rendita di vecchiaia

Al fine di ripristinare i diritti acquisiti dei grandi invalidi che hanno percepito un assegno per grandi invalidi o un contributo per l’assistenza dell’AI fino al raggiungimento dell’età di riferimento e che hanno perso il diritto a queste prestazioni a causa del differimento della riscossione, la presente disposizione stabilisce che potrà nuovamente essere ver sato almeno l’assegno per grandi invalidi o al massimo il contributo per l’assistenza corrisposto in precedenza (cfr. art. 43biscpv. 4 e 43terLAVS). Ciò significa che i diritti acquisiti alle prestazioni rimarranno garantiti nonostante l’interruzione della riscossione delle medesime. Questa garanzia dei diritti acquisiti avrà effetto al più presto dall’en trata in vigore della riforma AVS 2030.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale72 la garanzia dei diritti acquisiti non è più applicabile in caso di cambiamento del luogo di soggiorno (soggiorno in istituto

72 Cfr. DTF 137 V 162