Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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anziché a casa o viceversa). Questo varrà anche per la nuova garanzia dei diritti ac quisiti prevista dalla presente disposizione.
h. Assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità: garanzia dei diritti acquisiti in caso di differimento revocato della riscossione della rendita di vecchiaia
In base al diritto vigente, il diritto all’assegno per grandi invalidi o al contributo per l’as sistenza si estingue con il differimento della riscossione della rendita di vecchiaia. In tal caso la garanzia dei diritti acquisiti viene meno e, anzi, non sussiste più del tutto il caso d’applicazione dell’articolo 43biscapoverso 4 LAVS. È quindi esclusa la rinascita della precedente garanzia dei diritti acquisiti. Per le persone che hanno perso la garanzia dei diritti acquisiti all’assegno per grandi invalidi o al contributo per l’assistenza dell’AI in quanto hanno totalmente revocato il differimento della rendita di vecchiaia prima dell’entrata in vigore della presente modifica sarà pertanto previsto un nuovo diritto all’importo della precedente prestazione dell’AI. Sarà nuovamente versato almeno l’as segno per grandi invalidi o al massimo il contributo per l’assistenza corrisposto in pre cedenza (cfr. art. 43biscpv. 4 e 43terLAVS). Il diritto sussisterà, tuttavia, soltanto per le prestazioni future. La regolamentazione relativa alla garanzia dei diritti acquisiti in caso di cambiamento del luogo di soggiorno non sarà invece modificata73. La garanzia dei diritti acquisiti sarà concessa soltanto su richiesta.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Codice civile (CC)74
Art. 89a cpv. 6 n. 2a e 2b
L’articolo 89a capoverso 6 elenca, in aggiunta ai capoversi 1–5, le disposizioni della LPP applicabili anche agli istituti di previdenza attivi esclusivamente nel regime so vraobbligatorio della previdenza professionale.
Questo capoverso va adeguato. Il numero 2a va adeguato, poiché le deroghe all’età minima di pensionamento introdotte nella LPP saranno applicabili anche agli istituti di previdenza che operano esclusivamente nel regime sovraobbligatorio della previdenza. Inoltre, va aggiunto un nuovo numero 2b, poiché la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia sarà applicabile anche nel regime sovraobbligatorio.
4.2.2 Legge federale del 24 marzo 200675 sulla radiotelevisione (LRTV)
Art. 69b cpv. 1 lett. a
Attualmente i beneficiari di prestazioni complementari sono esentati soltanto su richie sta dall’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. Con la presente modifica, in futuro
73 Cfr. DTF 137 V 162
74 RS 210
75 RS 784.40