Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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l’esenzione avverrà in modo automatico (v. commento all’art. 26a cpv. 2 AP-LPC76). Il requisito della presentazione di una domanda sarà dunque stralciato.

Sarà abrogata anche la disposizione secondo cui l’esenzione è accordata al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’organo di riscossione. Questa precisazione è attualmente necessaria, poiché è possibile che una persona chieda l’esenzione dal pagamento del canone soltanto dopo molti anni di riscossione delle prestazioni complementari. In futuro i beneficiari di prestazioni complementari sa ranno comunicati automaticamente all’organo di riscossione, ragion per cui la disposi zione diventerà obsoleta.

Disposizioni transitorie della modifica del …

(AVS 2030)

Cpv. 1: nel caso dei beneficiari di prestazioni complementari che presentano una do manda di esenzione dal canone radiotelevisivo poco prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la retroattività dell’esenzione non dovrà dipendere dal fatto che la domanda sia stata trattata o meno prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Per garantire la parità di trattamento tra queste persone, la presente disposizione prevede che le domande ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto saranno trattate in base al diritto anteriore. Di conseguenza, l’esenzione dal canone avrà effetto retroattivamente dall’inizio del diritto alla prestazione complementare an nua, ma al massimo fino a cinque anni prima della data di ricezione della domanda da parte dell’organo di riscossione.

Cpv. 2: una parte dei beneficiari di prestazioni complementari non si fa esentare dal pagamento del canone radiotelevisivo. Se il nuovo diritto fosse applicato direttamente a queste persone, ne conseguirebbe che i canoni da esse versati dall’inizio del diritto alle prestazioni complementari andrebbero rimborsati loro. In alcuni casi il rimborso potrebbe estendersi su più decenni, comportando costi molto elevati. Un rimborso tanto ampio avvantaggerebbe inoltre queste persone rispetto a quelle che hanno anche di ritto alle prestazioni complementari da molto tempo, ma hanno deciso di presentare una domanda di esenzione soltanto poco prima dell’entrata in vigore della presente modifica e quindi ricevono il rimborso del canone unicamente per gli ultimi cinque anni. La presente disposizione prevede dunque che le persone che non hanno presentato una domanda di esenzione prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto potranno essere esentate dal canone soltanto dal momento dell’entrata in vigore.

4.2.3 Legge federale del 19 giugno 195977 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)

Art. 1b

L’articolo 1b definisce il campo d’applicazione della legge facendo riferimento alle di sposizioni in materia di assoggettamento assicurativo dell’AVS. Il rinvio alle relative

76 RS 831.30

77 RS 831.20