Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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fornitore delle prestazioni» con «all’istituto o all’ospedale». In questo modo le espres sioni utilizzate corrisponderanno a quelle dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC.
Dall’altro, il nuovo tenore chiarisce che la decisione di far versare l’importo delle PC per la tassa giornaliera direttamente all’istituto o all’ospedale spetta al beneficiario di PC. Se quest’ultimo chiede il versamento a terzi, l’importo delle PC per la tassa giornaliera deve essere imperativamente versato all’istituto o all’ospedale. In caso contrario, l’im porto è versato al beneficiario di PC. Sono fatte salve le disposizioni sulla garanzia d’impiego appropriato secondo l’articolo 20 LPGA.
Il nuovo tenore della disposizione evita l’utilizzo del termine «cessione». In questo modo si chiarisce che il versamento al fornitore delle prestazioni costituisce un versa mento a terzi e non una cessione di credito, e che il diritto alla prestazione in sé conti nua a spettare alla persona che l’ha fatto nascere.
Nella pratica questa disposizione è già oggi interpretata e attuata in tal senso. Le mo difiche proposte non avranno quindi alcun effetto sul piano materiale.
Art. 21b, rubrica, nonché cpv. 2 e 3
Rubrica: attualmente questo articolo disciplina soltanto la restituzione di importi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In futuro verrà ad aggiungersi anche la restituzione dell’importo per la tassa giornaliera. La rubrica sarà pertanto mo dificata di conseguenza.
Cpv. 2: in base al diritto vigente, la richiesta di restituzione degli importi delle PC per la tassa giornaliera indebitamente concessi va fatta valere nei confronti del beneficiario di PC o dei suoi eredi, anche se il versamento è stato effettuato direttamente all’istituto o all’ospedale. La persona tenuta alla restituzione deve allora rivolgersi all’istituto o all’ospedale per esigere da quest’ultimo le PC indebitamente riscosse. Per semplificare questa laboriosa procedura, con la presente disposizione sarà creata la base legale necessaria affinché la richiesta di restituzione delle PC indebitamente versate possa essere fatta valere direttamente nei confronti dell’istituto o dell’ospedale. Nel quadro della modifica del 20 giugno 202580 della LPC, il Parlamento ha già adottato una dispo sizione analoga concernente gli importi delle PC per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, che saranno versati direttamente agli assicuratori-malattie.
Cpv. 3: la restituzione delle PC indebitamente riscosse può essere condonata se l’in teressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA). Di regola le autorità e le istituzioni non adempiono la condizione delle gravi difficoltà. Qualora la richiesta di restituzione degli importi delle PC indebitamente versati fosse fatta falere nei confronti di questi terzi, la restituzione non potrebbe essere con donata, poiché la condizione delle gravi difficoltà non sarebbe adempiuta. I terzi chie derebbero quindi ai beneficiari di PC il rimborso dell’importo delle PC che hanno dovuto restituire anche in casi in cui gli interessati adempiono entrambi i criteri per il condono
80 FF 2025 2039