Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Durata dei procedimenti
Per quanto attiene alle regole procedurali, sarà aggiunto un nuovo articolo nella LBCR (art. 52f AP-LBCR). Secondo l’articolo 52f capoverso 1 lettera a AP-LBCR, i ricorsi interposti contro gli inasprimenti delle esigenze minime in materia di fondi propri e di liquidità (art. 4 AP-LBCR), le misure in caso di mancato adempimento delle esigenze di cui all’articolo 10 capoverso 2 AP-LBCR, le misure volte a garantire un’organizzazione adeguata (art. 19 AP-LBCR) e le misure di intervento precoce (art. 24 AP-LBCR) non hanno effetto sospensivo (cfr. art. 55 cpv. 5 PA). Tali decisioni avranno quindi immediata esecutività.
Limitazione degli allentamenti delle prescrizioni in materia di fondi propri e di liquidità
Secondo le modifiche previste, l’articolo 4 LBCR sarà integrato con un capoverso. L’articolo 4 capoverso 3bisAP-LBCR stabilisce che in futuro la durata degli allentamenti concessi alle SIB da parte della FINMA sarà limitata. La FINMA pubblica la lista degli allentamenti concessi. Le banche devono comunicare al pubblico gli effetti concreti degli allentamenti a esse concessi.
Le disposizioni transitorie dell’articolo 4 capoverso 3bisAP-LBCR affrontano la questione della gestione degli allentamenti con durata illimitata già concessi alle SIB. Tali allentamenti possono continuare ad avere una durata illimitata, ma devono essere anch’essi pubblicati dalla FINMA in una lista e le banche devono fornire informazioni sui loro effetti concreti. La FINMA è tenuta a verificare regolarmente l’adeguatezza di tali allentamenti a tempo indeterminato.
Attività di audit
In futuro deve essere consentito alla FINMA di effettuare verifiche dirette nel settore bancario, in qualsiasi momento e senza alcuna condizione preliminare specifica. Ciò è precisato all’articolo 23 AP-LBCR. Resta altresì invariata la complementarità delle verifiche da parte della FINMA e delle società di audit.
Sono previste diverse misure tese a rendere più stringenti i requisiti in materia di indipendenza delle società di audit, affinché anche in futuro la FINMA possa basarsi sui risultati delle verifiche condotte dalle società di audit.
Oltre all’attività di audit vera e propria, le imprese di revisione svolgono anche altri servizi. In futuro alle società di audit prudenziale sarà consentito svolgere soltanto servizi associati alle verifiche (art. 24 cpv. 6 b AP-LFINMA).
Con la nuova regolamentazione circa l’approvazione da parte della FINMA della scelta della società di audit e del cambiamento di propria iniziativa (art. 28a cpv. 1bis–1quater AP-LFINMA), la FINMA può impedire che gli assoggettati alla vigilanza intentino un cambiamento per sottrarsi a una verifica a loro avviso troppo rigorosa. La FINMA può inoltre rifiutare di approvare la scelta se sussistono motivi in tal senso.