Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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esclude in tal modo la possibilità di impugnare una decisione con l’unica motivazione che questa è stata presa dall’organo sbagliato. Ciò rafforza ulteriormente la certezza del diritto e la capacità della FINMA di far applicare le sue decisioni a livello giuridico.

Esecuzione

Nell’ambito dell’esecuzione della LFINMA e delle singole leggi sui mercati finanziari, nonché delle relative disposizioni di esecuzione, le risorse della FINMA vanno impiegate in modo efficiente in vista del conseguimento degli obiettivi della vigilanza di cui all’articolo 4 LFINMA, e della proporzionalità tra costi e utilità. Inoltre, le attività associate all’impiego delle risorse devono essere classificate in base alla loro importanza e urgenza. In tale contesto, il nuovo strumento di garanzia della sospensione dell’esecuzione («no-action letter») consentirà alla FINMA di attribuire una priorità inferiore a determinate attività in caso di esecuzione sproporzionata o contraddittoria e quindi di agire temporaneamente in deroga in determinati settori, in particolare rispetto all’applicazione del diritto. Questo permetterebbe, per quanto concerne determinate disposizioni del diritto dei mercati finanziari, incluse le disposizioni di esecuzione di rango inferiore, di non intraprendere in via transitoria alcun atto di vigilanza, di «enforcement» o di altro genere, qualora vincolare le risorse ad attività specifiche risultasse sproporzionato o contraddittorio in vista del conseguimento degli obiettivi della vigilanza sotto il profilo dell’importanza e dell’urgenza. Le risorse potrebbero così essere impiegate altrimenti e in modo più opportuno.

3.1.3 Garanzia della liquidità durante la crisi

Differimento della comunicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale

Per far fronte alla tematica della stigmatizzazione, l’articolo 5a AP-LBCR prevede espressamente la possibilità di differire la pubblicazione di una comunicazione ad hoc nonché la comunicazione alla borsa, qualora l’istituto necessiti o abbia ottenuto un sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale. Tale differimento della comunicazione avviene su responsabilità dell’istituto stesso, che deve garantire anche la tutela del segreto di tale informazione privilegiata.

Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale

Il progetto prevede adeguamenti legislativi mirati per agevolare l’utilizzo di crediti o di altre garanzie da parte delle banche al fine di garantire il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS (artt. 17–17d AP-LBCR). In particolare, la costituzione e la realizzazione di garanzie deve essere supportata da semplificazioni a favore della banca cedente degli obblighi contrattuali o legali di tutelare il segreto nonché nell’ambito della protezione dei dati. Le agevolazioni a livello di legge concernenti l’utilizzo di crediti devono tenere conto anche dei privilegi e dei diritti accessori di cui all’articolo 170 capoverso 1 CO di tali crediti (p. es. valori patrimoniali costituiti in pegno) nonché delle garanzie non accessorie (p. es. valori patrimoniali ceduti a titolo di garanzia).

Tali semplificazioni devono applicarsi anche al trasferimento o alla costituzione in pegno di crediti, da parte di una banca a una società veicolo costituita a tal fine, a