Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Si introduce altresì una durata massima di 14 anni per il mandato di verifica (art. 28b AP-LFINMA). Allo stesso tempo si prevede il divieto di accettare altri mandati in caso di concentrazione di mandati.

Agli auditor responsabili sarà inoltre completamente proibito svolgere altre attività (in particolare in qualità di membri di organi preposti all’alta direzione) oltre al mandato di verifica (art. 9a AP-LSR).

Affari di grande portata

Il consiglio di amministrazione della FINMA deve continuare a decidere sugli affari di grande portata e quindi di rilevanza strategica. Secondo il messaggio LAUFIN, ne consegue che il consiglio di amministrazione adotta decisioni di grande portata pregiudiziale o con conseguenze incisive sull’economia o la politica di vigilanza (p. es. la chiusura di una banca o assicurazione di una certa dimensione)257.

In futuro sarà necessario definire già nella LFINMA cosa si intende per affari di grande portata, fermo restando che la definizione non è conclusiva. A tal fine devono essere riprese le disposizioni contenute nell’attuale regolamento di organizzazione FINMA. La nuova regolamentazione contiene una definizione generale di affari di grande portata ed elenca possibili attività a titolo di esempio, come già previsto nell’attuale regolamento di organizzazione. Tale regolamentazione stabilisce inoltre che il consiglio di amministrazione decide nel singolo caso quali sono gli affari di grande portata. Nella LFINMA deve inoltre essere specificato espressamente che le parti interessate non possono desumere da tale regolamentazione alcun diritto alla competenza di un determinato organo della FINMA.

Con questa regolamentazione a livello di legge si conserva l’attuale ripartizione dei compiti tra consiglio di amministrazione e direzione, migliorandola tuttavia rispetto allo status quo in tre aspetti fondamentali.

In primo luogo, si rinsalda ulteriormente la certezza del diritto, elevando a livello di legge le disposizioni del regolamento di organizzazione FINMA, considerato che i tribunali sono vincolati alle leggi, mentre la forza normativa di un regolamento di organizzazione

– benché previsto dalla LFINMA – è inferiore. Essendo l’attuale tenore orientato alla regolamentazione vigente consolidata, si riducono al minimo le questioni di interpretazione della norma e quindi i rischi di impugnazione di eventuali decisioni.

In secondo luogo, d’ora in poi sarà il legislatore, e non più la FINMA, a precisare la definizione di affari di grande portata. La legge prevede inoltre che sia il consiglio di amministrazione a stabilire nel singolo caso se si è in presenza di un affare di grande portata, come è avvenuto finora.

In terzo luogo, si mette in chiaro che l’ordinamento delle competenze riguarda esclusivamente l’organizzazione interna. Di conseguenza, si stabilisce espressamente che la decisione del consiglio di amministrazione in materia di competenze è definitiva e, pertanto, non impugnabile. L’obiettivo è impedire alle parti interessate di richiedere una decisione del consiglio di amministrazione anziché della direzione, o viceversa. Si

257 FF 2006 2625, in particolare 2658