Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Penalità di mora

L’avamprogetto introduce anche delle penalità di mora all’articolo 32a AP-LFINMA, al fine di rafforzare la capacità della FINMA di far eseguire le sue decisioni. Qualora, nonostante diffida e un termine impartito, una decisione esecutoria non venga ottemperata, la FINMA potrà ordinare il pagamento di una penalità di mora che non può eccedere il 5 per cento del reddito d’esercizio giornaliero medio, per una durata massima di sei mesi. Questo strumento è inteso ad assicurare l’esecuzione rapida ed efficace delle misure ordinate, senza finalità repressiva, e completa gli altri mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

Obbligo d’informazione e di notifica

La cerchia delle persone sottoposte all’obbligo d’informazione sarà ampliata a tutti i collaboratori (inclusi i membri degli organi e le altre persone tenute a garantire un’attività irreprensibile) (art. 29 cpv. 1 AP-LFINMA). Allo stesso tempo viene precisata la formulazione dell’obbligo di notifica, indicando chiaramente che tale obbligo si applica anche alle persone tenute a garantire un’attività irreprensibile (art. 29 cpv. 2 AP-LFINMA). Gli altri collaboratori non sono soggetti all’obbligo di notifica.

Alla luce di tale estensione e del postulato Meier 24.3890 Dirimere il conflitto tra l’obbligo di collaborare e il diritto di non autoincriminarsi nei procedimenti della Finma, accettato all’unanimità dal Parlamento, deve essere introdotto un nuovo articolo 38a AP-LFINMA per vietare l’utilizzabilità, da parte delle autorità penali, delle dichiarazioni autoincriminanti orali o scritte ottenute dalla FINMA da persone fisiche sotto comminatoria di sanzione penale. Tale disposizione ha l’obiettivo di concretizzare nella legge la prassi attuale dei tribunali, al fine di garantire la certezza del diritto, la parità di trattamento e la trasparenza nei confronti degli assoggettati alla vigilanza e dei loro collaboratori.

Divieto di esercizio della professione e confisca

Per quanto concerne il divieto di esercizio della professione, all’articolo 33 AP-LFINMA saranno modificati due elementi. In primo luogo, al capoverso 1 saranno aggiunte le prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza, affinché, in caso di grave violazione di queste ultime, sia possibile ordinare nei confronti del responsabile un divieto di esercizio di un’attività dirigente. In secondo luogo, l’articolo 33 capoverso 2 AP-LFINMA sarà modificato per estendere durevolmente, in caso di recidiva, la durata del divieto di esercizio. Le formulazioni di queste due modifiche si basano in gran parte sull’articolo 33a LFINMA.

Per quanto riguarda la confisca, l’articolo 35 capoversi 1 e 2 LFINMA sarà modificato in modo da ampliare la cerchia delle persone interessate da questo articolo. Pertanto, tale disposizione si applicherà, oltre alle persone che esercitano attività dirigenti, anche a tutti i collaboratori dell’assoggettato alla vigilanza, permettendo così di includere in particolare i consulenti alla clientela o i commercianti che non esercitano attività dirigenti.