Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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grave violazione delle disposizioni della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari menzionate all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA. La sanzione può ammontare fino al 10 per cento dell’intero reddito d’esercizio annuo medio calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi e secondo le norme contabili applicabili agli assoggettati alla vigilanza aventi la forma di una persona giuridica o una società di persone. L’obiettivo è dotare l’autorità di uno strumento dissuasivo, repressivo, proporzionato e adattato alla dimensione degli istituti. Una riduzione della sanzione è prevista qualora l’assoggettato alla vigilanza collabori oltre quanto previsto dal suo obbligo legale e concluda un accordo amichevole (v. più sotto le spiegazioni relative agli accordi amichevoli).
Al fine di risolvere la contraddizione tra gli obblighi di cooperare sanciti dalle disposizioni legali in materia di vigilanza e il principio penale procedurale del nemo tenetur se ipsum accusare e come illustrato nell’opzione 2 del rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 sulle sanzioni amministrative pecuniarie256, l’avamprogetto introduce all’articolo 37b AP-LFINMA una disposizione esplicita che disciplina la portata dell’obbligo di cooperazione e del diritto di tacere nella procedura di sanzione amministrativa. Infatti, per questo tipo di sanzioni e diversamente dagli altri strumenti della FINMA, sono in linea di principio applicabili le garanzie dell’articolo 6 CEDU. Pertanto, in tale procedimento, l’assoggettato alla vigilanza resta tenuto a fornire le informazioni sugli elementi di fatto e i documenti preesistenti necessari alla vigilanza, ma non è obbligato ad ammettere di aver violato il diritto in materia di vigilanza, ossia ad autoincriminarsi. Le ammissioni di violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza ottenute nell’ambito della vigilanza continua o di indagini non potranno essere utilizzate contro la volontà dell’assoggettato alla vigilanza per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. Questo chiarimento assicura un equilibrio tra le esigenze della vigilanza prudenziale e la protezione dei diritti procedurali degli assoggettati alla vigilanza.
L’avamprogetto introduce competenze identiche per l’ASR agli articoli 38a e 38b AP-LSR.
Accordo amichevole
Con l’introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche l’istituzione di un meccanismo di accordo amichevole all’articolo 37c AP-LFINMA. La FINMA potrà proporre all’assoggettato alla vigilanza di concludere mediante accordo un procedimento concernente segnatamente i provvedimenti necessari per il ripristino della situazione conforme. Tale strumento, fondato sul potere discrezionale dell’autorità di vigilanza, permetterà di accorciare i procedimenti, di incoraggiare la cooperazione degli assoggettati alla vigilanza e di limitare i ricorsi, garantendo al tempo stesso una pubblicazione trasparente analoga a quella di altri casi di «enforcement».
L’avamprogetto introduce competenze identiche per l’ASR agli articoli 38a e 38c AP-LSR.
256 FF 2022 776