Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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- il piano di risanamento e la decisione di risanamento della FINMA sono uniti in un unico documento, la decisione di risoluzione;
- riconoscimento accelerato delle misure di insolvenza pronunciate all’estero (art. 37g AP-LBCR).
In particolare, sulla base dei rimandi presenti in altre leggi sui mercati finanziari, si rivendica l’applicabilità degli adeguamenti anche agli assoggettati alla vigilanza al di fuori del settore bancario (centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare, infrastrutture del mercato finanziario).
3.1.5 Protezione dei depositanti
Per quanto concerne la protezione dei depositanti, in futuro l’avere di previdenza sarà pagato al di fuori della procedura ordinaria relativa alla graduatoria (art. 37a cpv. 5 e art. 37b cpv. 4 AP-LBCR). Inoltre, qualora i depositi garantiti possano essere pagati, gli eventuali contributi versati dal responsabile della garanzia dei depositi saranno pagati al di fuori dalla procedura ordinaria relativa alla graduatoria (art. 37a cpv. 5bise art. 37b cpv. 3 AP-LBCR). Vi è inoltre una precisazione circa la compensazione (art. 37jbisAP-LBCR) per il calcolo dell’ammontare dei depositi privilegiati. Questi adeguamenti rafforzano il sistema della garanzia dei depositi.
3.1.6 Collaborazione tra le autorità per prevenire e gestire le crisi finanziarie
Gli elementi chiave della futura collaborazione tra autorità sono la creazione di un consiglio per la stabilità finanziaria (già organo direttivo) e di un comitato per la stabilità finanziaria (già comitato per le crisi finanziarie), un principio generale di obbligo di collaborazione nonché nuove disposizioni a livello di legge in materia di informazione e consultazione (art. 54a segg. AP-LFINMA). La composizione e la direzione di entrambi gli organi sono invariate rispetto all’attuale regolamentazione prevista nel Memorandum of Understanding (MoU)259, ma sono disciplinate a livello di legge. In futuro il consiglio per la stabilità finanziaria si riunirà almeno una volta all’anno, anche in assenza di crisi. Il comitato per la stabilità finanziaria deve riunirsi almeno quattro volte all’anno, ma, come il consiglio per la stabilità finanziaria, può essere convocato ad hoc in qualsiasi momento da una delle autorità che ne è membro. Si intende ampliare la portata delle tematiche affrontante in seno agli organi, che saranno chiamati inoltre a riservare maggiore attenzione alla prevenzione delle crisi. Il mandato di suddetti organi prevede espressamente l’obbligo di condurre esercitazioni di crisi, di sviluppare e discutere scenari di crisi nonché gli elementi fondamentali della risoluzione.
Le nuove disposizioni sullo scambio di informazioni rinsaldano e migliorano la collaborazione. Da un lato queste garantiscono la possibilità di condividere informazioni non pubbliche tra le autorità coinvolte – DFF, BNS e FINMA – e all’occorrenza con altri uffici federali. Dall’altro i nuovi obblighi di informazione e di consultazione semplificano
259 www.sif.admin.ch > Documentazione > Informazioni specifiche > 2019 > DFF, FINMA e BNS rinnovano il MoU concernente la collaborazione tripartita > Memorandum of Understanding DFF, FINMA, BNS (2 dicembre 2019).