Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Al fine di garantire una organizzazione adeguata (art. 19 AP-LBCR), la FINMA potrà in particolare intervenire per garantire il rispetto delle nuove disposizioni relative al regime di responsabilità e per correggere gli squilibri esistenti tra l’attività della banca, i rischi cui è esposta e le misure della banca per gestire i rischi. Questa possibilità d’intervento conterrà una dimensione preventiva («nel prossimo futuro»), permettendo così alla FINMA di agire prima dell’effettiva violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza. La FINMA potrà avvalersi di criteri quantitativi o qualitativi per valutare se la sua azione è necessaria.
L’articolo 24 AP-LBCR permetterà alla FINMA di applicare un’ampia gamma di misure intese a evitare («nel prossimo futuro») o a gestire le situazioni di rischio elevato che incidono o che potrebbero incidere considerevolmente sulla situazione economica di una banca, ossia sulla sua dotazione di fondi propri o di liquidità. Inoltre, la FINMA potrà altresì agire se altri rischi minacciano gli interessi dei clienti (p. es. mancanze rilevanti nei sistemi di controllo interni). La FINMA potrà avvalersi di criteri quantitativi o qualitativi per valutare se la sua azione è necessaria.
Considerata l’importanza delle misure volte garantire un’organizzazione adeguata e a stabilizzare una banca in una situazione di rischio elevato, i ricorsi interposti contro le misure adottate sulla base degli articoli 19 e 24 AP-LBCR non avranno effetto sospensivo (v. commento al n. 4.1 concernente l’art. 52f AP-LBCR).
Infine, per quanto attiene alle misure di protezione in caso di rischio d’insolvenza di una banca (art. 26 LBCR), diverse misure attualmente elencate all’articolo 26 capoverso 1 LBCR figureranno agli articoli 19 e 24 AP-LBCR. Questi due articoli incorporeranno altre misure che andranno a completare l’elenco dell’articolo 26 capoverso 1 AP-LBCR. Tale modifica garantirà maggiore certezza giuridica e favorirà gli interventi della FINMA in diversi contesti.
La Figura 3 illustra schematicamente tre fasi d’intervento della FINMA disciplinate dalla LBCR, ossia gli interventi nella vigilanza continua, gli interventi nelle situazioni di rischio elevato e le misure di protezione in caso di rischio d’insolvenza.