Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo

Figura 3: le diverse situazioni d’intervento

Strumenti di vigilanza

Informazione del pubblico

Lo scopo principale della modifica dell’articolo 22 LFINMA consiste nell’introdurre la pubblicazione sistematica delle decisioni finali emanate nei procedimenti avviati secondo l’articolo 30 LFINMA. Come è già oggi il caso, la pubblicazione avverrà al momento della pronuncia della decisione; tuttavia, per le persone giuridiche, essa sarà effettuata con l’indicazione del nome. Le informazioni relative alle persone fisiche saranno invece pubblicate in forma anonima. La FINMA può eccezionalmente rinunciare a pubblicare un’informazione se questa può pregiudicare interessi pubblici o privati preponderanti, in particolare se rischia di pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari o di compromettere inchieste in corso.

L’avamprogetto non modifica sostanzialmente il regime attuale applicabile ai singoli casi, che continueranno a essere pubblicati dalla FINMA solo se giustificato a fini di vigilanza, ossia in via eccezionale. Precisa, tuttavia, anche che le inchieste in corso potrebbero essere oggetto di una comunicazione alle medesime condizioni, per codificare l’attuale prassi della FINMA principalmente in materia di istituti non autorizzati. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 AP-LFINMA, la FINMA potrà fornire informazioni alle stesse condizioni anche sulle misure volte a garantire un’organizzazione adeguata, sulle misure di intervento precoce o sulle misure di protezione. Il controllo giudiziario che prevede un diritto di essere sentiti continuerà a essere esercitato attraverso l’articolo 25a PA (Decisione circa atti materiali), tuttavia la tutela giuridica potrà essere garantita a posteriori dall’articolo 25a PA nei casi urgenti in cui, per motivi di diritto amministrativo, sia necessaria un’informazione immediata, senza previa consultazione dell’interessato.

Sanzioni amministrative pecuniarie

L’avamprogetto introduce all’articolo 37a AP-LFINMA una base legale esplicita che permette alla FINMA di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di