Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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la collaborazione prima e durante le crisi (incl. la valutazione dei rischi, p. es. per il bilancio della Confederazione come pure in relazione a eventuali sussidi statali provenienti dai fondi federali; art. 54d segg. AP-LFINMA).
La collaborazione ivi espressamente contemplata per prevenire e gestire le crisi finanziarie, che include anche la BNS, prevale sulla regolamentazione generale sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale conformemente all’ordinanza del 20 dicembre 2024 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale260 (OCAF).
3.1.7 Esenzione dall’imposta preventiva
Le attuali disposizioni derogatorie temporanee di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere g e i LIP sull’imposta preventiva per gli interessi generati dagli strumenti TBTF sono modificate prevedendo un’esenzione a tempo indeterminato.
3.1.8 Valutazione della regolamentazione TBTF
L’articolo 52 LBCR vigente deve essere ampliato secondo quanto richiesto dalla CPI: in futuro, nel proprio rapporto all’attenzione del Parlamento, il Consiglio federale deve verificare non soltanto le disposizioni TBTF per quanto attiene alla loro comparabilità a livello internazionale e al grado di attuazione delle norme internazionali corrispondenti all’estero, bensì anche esaminare approfonditamente e in termini strategici l’efficacia di tali disposizioni nonché il loro ulteriore sviluppo. In particolare, è necessario tenere in debito conto la dimensione significativa delle restanti G-SIB svizzere. Alla luce degli obiettivi di più ampia portata, in futuro il termine previsto per la presentazione dei rapporti deve passare da due a quattro anni.
Oltre alla valutazione della regolamentazione TBTF da parte del Consiglio federale all’indirizzo dell’Assemblea federale, nell’articolo 52b AP-LBCR occorre prevedere altresì un rapporto della FINMA all’attenzione dell’Assemblea federale. Lo scopo di tale rapporto è anche quello di offrire alla FINMA la possibilità di riferire, regolarmente e in modo mirato, circa l’attuazione pratica della regolamentazione TBTF approvata dal legislatore. A differenza del rapporto quadriennale del Consiglio federale di cui all’articolo 52 AP-LBCR, si prevede a tal fine un rapporto annuale, in linea con il rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici.
3.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Con la modifica proposta della LBCR la Confederazione non assume nuovi compiti per i quali dovrebbe essere garantito un finanziamento con fondi pubblici.