Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Articolo 32a

Il progetto PLB prevede un adeguamento dell’articolo 32a LBCR e utilizza il termine «risanamento». La modifica della LBCR richiesta in questa sede prevede la sostituzione del termine «risanamento» con il termine «risoluzione» e deve prevalere. Se il progetto PLB entra in vigore prima della modifica richiesta in questa sede, allora all’entrata in vigore della modifica richiesta in questa sede il termine «risanamento» dovrà essere sostituito con il termine «risoluzione» nel rispettivo articolo. Se il progetto PLB entra in vigore dopo la modifica richiesta in questa sede, allora all’entrata in vigore del progetto PLB il termine «risanamento» dovrà essere sostituito con il termine «risoluzione». Nello specifico all’articolo 32a capoverso 3 lettere b, c ed e.

Articolo 37a capoversi 5 e 5bisAP-LBCR e articolo 32i capoverso 2 lettera a secondo il progetto PLB

- Se la modifica richiesta in questa sede entra in vigore prima o contemporaneamente al progetto PLB, allora dovrà entrare in vigore l’articolo 37a capoversi 5 e 5bisAP-LBCR e non l’articolo 32i capoverso 2 lettera a del progetto PLB.

- Se il progetto PLB entra in vigore prima della modifica richiesta in questa sede, allora l’articolo 32i capoverso 2 lettera a del progetto PLB dovrà entrare in vigore in via preliminare e successivamente, all’entrata in vigore della modifica richiesta in questa sede, l’articolo 32i capoverso 2 lettera a del progetto PLB dovrà essere abrogato, in quanto sarà sostituito dall’articolo 37a capoversi 5 e 5bisAP-LBCR.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge sulle banche

La LBCR risale a 90 anni fa e rispetto alle più moderne leggi sui mercati finanziari – in particolare rispetto alla LIsFi, la più recente legge sui mercati finanziari con disposizioni concernenti l’autorizzazione dell’istituto – ha una struttura che si è evoluta nel tempo, a seguito delle numerose revisioni parziali che si sono succedute negli anni. Il presente progetto legislativo è dunque un’occasione per una prudente modernizzazione delle disposizioni di cui al capo secondo «Autorizzazione a esercitare l’attività».

Con la presente proposta di modifica viene colta l’occasione per riformulare integralmente la versione in tedesco della LBCR in modo neutro sotto il profilo del genere. All’inizio della modifica figura, pertanto, un elenco di espressioni che nella vigente LBCR sono utilizzate soltanto al maschile e alle quali viene aggiunta la corrispondente forma femminile.

Art. 2biscpv. 1 frase introduttiva e lett. a

La competenza della FINMA in materia di insolvenza, e quindi l’applicabilità delle rispettive competenze, è ora estesa anche alle società holding intermedie di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario nonché alle società veicolo e alle società transitorie aventi sede in Svizzera costituite ai fini di una procedura di risoluzione ai