Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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le prescrizioni di esecuzione, la quale, conformemente al capoverso 3, può alleviare o inasprire le esigenze minime.

La CPI36 ha analizzato fino a che punto ci si sia avvalsi di questa competenza nei confronti di Credit Suisse, in particolare contestualmente al filtro prudenziale e alle norme transitorie concernenti i requisiti patrimoniali. In particolare, la Commissione ha constatato che l’applicazione dell’articolo 4 capoverso 3 LBCR era giuridicamente ammissibile e che questa è avvenuta nell’ambito dei margini di manovra del diritto prudenziale. La CPI ha inoltre individuato un problema strutturale della regolamentazione: la forma estremamente aperta conferisce all’autorità di vigilanza una grande flessibilità, senza tuttavia assicurarne la trasparenza nei confronti della politica e della sfera pubblica circa il suo utilizzo. Per questa ragione, nelle mozioni 24.4530 e 24.4526 la CPI chiede che in futuro la concessione di allentamenti alle SIB sia trasparente, limitata nel tempo e corredata di un chiaro piano di abbandono graduale37, sulla base dell’articolo 4 capoverso 3 LBCR.

Nel suo documento del 6 giugno 2025 sui parametri di riferimento per la modifica della legge sulle banche, il Consiglio federale fa propria tale richiesta e la unisce a una valutazione differenziata del margine di manovra della vigilanza38, sottolineando che la precisazione non è in contrasto con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il panorama degli strumenti e le competenze della FINMA. L’autorità di vigilanza deve poter fruire anche in futuro di un margine di manovra sufficiente, che le consenta di reagire con flessibilità in particolari situazioni.

Alla luce di quanto precede, nella situazione iniziale circa l’attuazione delle mozioni appare altresì auspicabile riservare una particolare attenzione agli allentamenti a tempo indeterminato già concessi in passato.

Attività di audit39

Secondo il vigente articolo 23 LBCR, la FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni. Questa limitazione deve essere eliminata. Secondo altre leggi sui mercati finanziari, la FINMA può già adesso effettuare direttamente verifiche presso altri titolari di autorizzazione, in qualsiasi momento e senza limitazioni (cfr. p. es. art. 47 cpv. 1 della legge federale del 17 dicembre 200440 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA] per quanto concerne le imprese di assicurazione oppure art. 63

36 FF 2025 515 pag. 510 segg.

37 FF 2025 515 pag. 521

38 www.efd.admin.ch > Piazza finanziaria > Too Big To Fail > Panoramica > Schede informative > Parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche, pag. 17.

39 FF 2024 1023 pag. 302 segg.

40 RS 961.01