Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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cpv. 5 LIsFi per quanto concerne i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare). A livello internazionale è consuetudine che le autorità di vigilanza possano effettuare verifiche dirette presso gli assoggettati alla vigilanza in qualsiasi momento e senza limitazioni.

Gli assoggettati alla vigilanza incaricano e pagano le società di audit prudenziali. Questo modello di vigilanza duale non è esente da conflitti di interesse, che oggi vengono già mitigati con prescrizioni sull’indipendenza (cfr. art. 11 della legge del 16 dicembre 200541 sui revisori [LSR], art. 728 del Codice delle obbligazioni [CO]42, art. 11 dell’ordinanza del 22 agosto 200743 sui revisori [OSRev]) e sull’incompatibilità con un mandato di verifica (cfr. art. 7 dell’ordinanza del 5 novembre 201444 sugli audit dei mercati finanziari [OA-FINMA], nm. 8 segg. circolare FINMA 2025/01 sull’attività di audit45). In linea di principio, non si deve mettere in discussione il modello di vigilanza duale, ma rafforzare l’indipendenza delle società di audit, introducendo per esempio un obbligo di rotazione della società di audit dopo 14 anni oppure prevedendo l’obbligo per la FINMA di autorizzare la scelta e il cambiamento della società di audit. Considerati il ruolo fondamentale delle società di audit ai fini della vigilanza e le carenze rilevate nelle attuali disposizioni di legge, tali adeguamenti devono applicarsi non soltanto alle SIB, ma anche a tutti gli assoggettati alla vigilanza della FINMA. Questo permetterebbe di migliorare considerevolmente la qualità delle verifiche e consentirebbe alla FINMA di effettuare un controllo più accurato.

Affari di grande portata

Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA (art. 9 LFINMA). Ha i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e che riguardano sia le questioni di vigilanza strategiche (con ripercussioni a livello esterno come p. es. l’emanazione di ordinanze delegate alla FINMA o l’adozione di circolari) sia le questioni strategiche inerenti le autorità (con ripercussioni a livello interno, come p. es. la sorveglianza della direzione). La direzione è l’organo operativo della FINMA (art. 10 LFINMA). Emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione, elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali, e adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

Quale organo strategico, il consiglio di amministrazione della FINMA decide in merito agli affari strategici e quindi anche in merito agli affari di grande portata (art. 9 cpv. 1 lett. b LFINMA). Nel proprio regolamento di organizzazione la FINMA ha definito gli «affari di grande portata» e quali affari rientrano in tale definizione, sulla base del

41 RS 221.302

42RS 220

43 RS 221.302.3

44 RS 956.161

45 www.finma.ch > Documentazione > Circolari > 2025/1 Circolare FINMA Attività di audit, in vigore dall’1.1.2025.