Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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finanziari sono quotati in una borsa locale, a condizione che le informazioni suscettibili di influenzare i corsi relative alla necessità o all’ottenimento di sostegno alla liquidità presso le banche centrali possano essere mantenute segrete. La verifica dei requisiti e la decisione di differire la pubblicazione e la comunicazione rientrano nella responsabilità del rispettivo istituto. All’interno di un gruppo potrebbe essere una filiale bancaria, ad esempio, che non è obbligata alla pubblicità ad hoc, ad aver bisogno di un sostegno alla liquidità. Secondo la nuova disposizione, la società madre del gruppo, i cui titoli di partecipazione o altri strumenti finanziari sono quotati in una borsa, avrebbe il diritto di differire la comunicazione delle informazioni privilegiate riguardanti la filiale della banca se sono soddisfatti i requisiti.

La disposizione sul differimento della pubblicazione e della comunicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale si applica sia nel caso in cui il fatto suscettibile di influenzare i corsi è previsto da un piano del rispettivo istituto, sia nel caso in cui vi sia la necessità di un risanamento o di una risoluzione oppure vi sia un relativo piano di risanamento o di risoluzione. Non è prevista neppure una ponderazione degli interessi in senso stretto, tuttavia si presume che l’emittente prenda in considerazione anche gli interessi della trasparenza del mercato nel momento in cui sceglie di differire la comunicazione. Nel contesto dell’attuale autodisciplina, la disposizione mira anche ad aumentare la certezza giuridica delle banche in caso di problemi di liquidità.

Oltre all’ottenimento effettivo di un sostegno alla liquidità, vale a dire il ricorso a linee di liquidità presso le banche centrali, incluso il sostegno alla liquidità concesso dalla BNS ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera e in combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 1 lettera e della legge del 3 ottobre 2003277 sulla Banca nazionale (LBN), sono da intendersi quale necessità di un sostegno alla liquidità anche le circostanze che stanno alla base di tale necessità. Tra queste possono esserci, in particolare, deflussi netti di fondi inaspettatamente elevati, il notevole deterioramento della possibilità di fare ricorso a fonti di rifinanziamento o anche il deterioramento del valore di liquidità delle attività liquide. Spetta alla banca interessata stabilire in che misura queste siano informazioni confidenziali e suscettibili di influenzare i corsi (cfr. art. 2 lett. j LInFi) nell’ambito del sostegno alla liquidità. Non è pertanto escluso che nella valutazione del singolo caso la banca giunga alla conclusione che la necessità di ricorrere a un sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale non si configuri come un’informazione confidenziale e suscettibile di influenzare i corsi. Il differimento della comunicazione generalmente non ha limiti temporali, ma la banca deve adottare misure organizzative che garantiscano che le informazioni rimangano segrete. La banca garantisce quindi la tutela del segreto applicando e rispettando i propri regolamenti e processi interni vigenti sull’implementazione dei requisiti, già previsti dalle norme di autodisciplina vigenti e dalle prescrizioni in materia di informazioni privilegiate, concernenti la confidenzialità del differimento della comunicazione. In particolare, se vi dovesse essere una fuga di notizie o venisse diffusa una voce sufficientemente precisa relativa alle informazioni privilegiate, il rispetto della tutela del

277 RS 951.11.