Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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segreto non sarebbe da considerarsi garantito. In generale, nella prassi è poco realistico ritenere che la concessione di un sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale possa rimanere segreta per più settimane. Nel momento in cui la confidenzialità delle informazioni privilegiate non è più garantita, devono essere soddisfatti gli obblighi prudenziali in materia di pubblicità ad hoc. Si presume che, nel momento in cui decide il differimento della comunicazione, la banca prepari già un piano di comunicazione da utilizzare nel caso in cui non sia più garantita la tutela del segreto. Le disposizioni relative allo sfruttamento di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato secondo l’articolo 142 segg. LInFi rimangono impregiudicate dalla presente normativa.

Art. 5b Misure in caso di violazione dell’obbligo di diligenza

Nel caso sia dimostrato che un garante dell’irreprensibilità ha violato l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 37n (v. commento sotto), la banca dovrà sanzionarlo con misure concernenti le retribuzioni variabili o con provvedimenti disciplinari. È dunque la banca stessa a dover adottare misure nei confronti del garante dell’irreprensibilità, qualora quest’ultimo abbia violato il diritto vigente o le direttive interne dell’azienda. La banca dovrà stabilire i presupposti e le regole per sanzionare queste violazioni nei propri regolamenti interni.

Art. 5c Sistema di retribuzione

Con il presente articolo vengono stabiliti per la prima volta a livello di legge i principi, applicabili a tutte le banche, su cui devono basarsi i sistemi di retribuzione.

Capoverso 1

Il sistema di retribuzione deve essere strutturato in modo tale da rispettare i principi di semplicità e tracciabilità. Ai collaboratori, all’organo preposto all’alta direzione, all’organo per la gestione e alla FINMA deve essere chiaro come è composta la retribuzione e in base a quali criteri obiettivi viene calcolata. Le banche devono documentare il proprio sistema di retribuzione.

Capoverso 2

Questa disposizione garantisce che le retribuzioni siano basate sui risultati a lungo termine della banca. In particolare, le componenti variabili (ad es. bonus, premi di risultato) devono essere corrisposte solo se il risultato economico della banca lo giustifica anche a lungo termine. L’orientamento sul lungo periodo assicura che le decisioni in materia di retribuzioni non seguano parametri di successo a breve termine, ma promuovano lo sviluppo duraturo della banca. Le retribuzioni non possono quindi essere finanziate attraverso redditi correnti o riserve di capitale se non riflettono il risultato economico o lo riflettono solo temporaneamente. L’obiettivo è garantire che la struttura retributiva della banca sia in linea con la sua stabilità finanziaria a lungo termine. La banca, dunque, non procede alla distribuzione di componenti se così facendo potrebbe mettere a repentaglio un’adeguata dotazione di fondi propri e di liquidità o se appare inopportuno alla luce del risultato finanziario.