Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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adeguatamente gestiti e controllati dall’organizzazione, dai processi e dalle risorse della banca.
L’orientamento al rischio e la definizione di incentivi adeguati rivestono un ruolo particolarmente importante nel caso delle retribuzioni variabili, perché in molte banche costituiscono una parte importante del sistema di incentivi. Perché il sistema di retribuzione di queste banche sia strutturato in funzione dei rischi e fornisca incentivi adeguati, potrebbero essere necessarie ulteriori misure. Tra queste vi sono, in particolare, il differimento delle retribuzioni variabili e la loro riduzione o revoca in caso di cattiva condotta o perdite (malus). Anche se le esigenze concrete per il differimento delle retribuzioni variabili riguardano solo le SIB (cfr. art. 10b AP-LBCR), anche nelle restanti banche, in base al modello di business e alla struttura degli incentivi, potrebbe essere necessario differire le retribuzioni variabili per un’adeguata gestione del rischio.
La definizione di incentivi adeguati contempla inoltre la possibilità che le banche prevedano regole in base alle quali le violazioni del diritto vigente o delle direttive interne aziendali si traducano in una riduzione o revoca delle retribuzioni variabili.
Le retribuzioni, in particolare, non devono creare incentivi ad adottare condotte che mettano a repentaglio la regolare attività o la stabilità della banca. I criteri per l’assegnazione delle retribuzioni, quindi, tengono conto non solo degli indicatori dei risultati, ma anche di fattori qualitativi, come il rispetto delle disposizioni in materia di compliance e la promozione di una cultura del rischio sostenibile.
Capoverso 4
Questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza per definire le esigenze relative ai sistemi di retribuzione a livello di ordinanza. In particolare, il Consiglio federale può basarsi sulla circolare FINMA sui sistemi di remunerazione (2010/01), accertandosi che le regole siano formulate in funzione delle dimensioni dell’impresa e dei rischi. Il Consiglio federale può inoltre conferire alla FINMA la competenza per precisare ulteriormente le esigenze relative ai sistemi di retribuzione.
La regolamentazione relativa alla pubblicazione delle informazioni sui sistemi di retribuzione spetta già dalla FINMA secondo l’articolo 12 capoverso 5 OBCR.
Art. 7 cpv. 2
Il dissesto di una SIB non ha ripercussioni solo sul sistema finanziario svizzero, ma può influenzare anche il sistema finanziario internazionale nel caso in cui la banca abbia un orientamento internazionale o a causa dell’interconnessione internazionale dei mercati finanziari. In fase di risoluzione, in particolare di una G-SIB, è quindi necessario tenere conto anche degli effetti che avrà oltre i confini nazionali e coordinare le attività con le autorità di vigilanza estere. In caso contrario, le autorità straniere potrebbero imporre agli enti giuridici stranieri restrizioni in materia di deflussi di mezzi e quindi mettere a rischio la risoluzione. L’attuale pianificazione d’emergenza riguarda, invece, soltanto il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica per l’economia svizzera. Nel caso di una G-SIB, quindi, è coperta in primo luogo la filiale svizzera, ma non la casa madre