Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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e il gruppo. La pianificazione d’emergenza deve quindi essere trasformata in un piano di risoluzione orientato all’intera banca e quindi anche a livello internazionale (cfr. art. 9 cpv. 2 lett d AP-LBCR). Pertanto, il primo obiettivo TBTF non deve limitarsi esclusivamente alla riduzione dei rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero, ma tenere presente anche la stabilità del sistema finanziario internazionale, laddove rilevante. In particolare, non si tratta di un nuovo orientamento del regime TBTF, quanto piuttosto del passaggio a livello di legge del concetto internazionale di risoluzione, già contemplato a livello di ordinanza (cfr. art. 61 cpv. 2, art. 64 cpv. 3 e 5 nonché art. 65 segg. OBCR). Inoltre, sussiste già uno stretto coordinamento tra le autorità svizzere ed estere rilevanti per una G-SIB.
Tale adeguamento non riguarda i criteri di determinazione della rilevanza sistemica di una banca (cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8 LBCR).
Art. 9 cpv. 2 lett. a n. 2 e 3, d ed e
Lettera a numero 2
Questa modifica concerne soltanto il testo francese.
Lettera a numero 3
Il termine «risanamento» viene sostituito con «risoluzione» (v. commento all’art. 25 cpv. 1 AP-LBCR). A questo riguardo, anche l’attuale espressione «possibilità di risanamento e liquidazione» di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 3 LBCR viene sostituito con «capacità di risoluzione».
Lettera d
La pianificazione d’emergenza, attualmente limitata alle funzioni di rilevanza sistemica e quindi focalizzata sul territorio nazionale, viene trasferita in un piano di risoluzione orientato all’intera banca e quindi anche a livello internazionale. Il concetto di «pianificazione d’emergenza» viene quindi eliminato dalla legge. Dal punto di vista dei contenuti, l’attuale pianificazione d’emergenza costituisce ora una parte integrante del piano di risoluzione che la SIB deve preparare per l’intera banca ed è quindi compresa nel nuovo concetto di «piano di risoluzione». Il piano di risoluzione comprende quindi, da un lato, l’elaborazione di opzioni di risoluzione per l’intera banca (cfr. n. 1) e, dall’altro, la prova del mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (cfr. punto 2), da fornire in modo invariato in questo contesto. Quest’ultima esigenza corrisponde all’attuale pianificazione d’emergenza e rimane invariata.
La nuova esigenza di elaborare delle opzioni di risoluzione per l’intera banca mira a ridurre i rischi per il sistema finanziario. Attraverso il riferimento alla stabilità finanziaria viene chiarito che il piano di risoluzione non si limita al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica. Tale disposizione, infatti, riguarda segnatamente le SIB attive a livello internazionale con una struttura di casa madre, che hanno esternalizzato le funzioni di rilevanza sistemica a una filiale appositamente costituita. All’interno di queste banche la pianificazione d’emergenza oggi copre solo questa filiale. Nelle