Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale, l’attività complessiva è costituita principalmente da funzioni di rilevanza sistemica. Le funzioni di rilevanza sistemica, quindi, non sono state esternalizzate e il nuovo piano di risoluzione corrisponde in gran parte all’attuale pianificazione d’emergenza. Analogamente a quanto già oggi disposto, il piano di risoluzione deve poter essere attuato immediatamente.

Inoltre, attraverso l’esplicita esigenza di elaborare più di un’opzione di risoluzione viene migliorata la capacità di agire in diversi scenari di crisi. Le opzioni di risoluzione da predisporre sono stabilite dalla FINMA nell’ambito di una strategia di risoluzione specifica per la banca (cfr. art. 10 cpv. 2bisAP-LBCR).

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza le esigenze che devono essere soddisfatte dal piano di risoluzione, i criteri per valutare se è soddisfatto il rispettivo obbligo della banca nonché le misure che la FINMA può ordinare in caso di mancato adempimento (cfr. art. 10 cpv. 2 e 4 AP-LBCR). Il mancato adempimento si riferisce da un lato alle lacune nella pianificazione e dall’altro agli ostacoli nell’attuazione del piano (se p. es. gli strumenti di «bail-in» sono parte integrante della pianificazione ma non sono ancora stati emessi).

Lettera e

Attraverso un piano di stabilizzazione sottoposto all’approvazione della FINMA, oggi le SIB devono illustrare le misure con le quali possono stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere l’attività senza interventi da parte dello Stato (art. 64 cpv. 1 OBCR). Considerato il suo peso, questa disposizione deve essere elevata a livello di legge. Alla FINMA deve inoltre essere conferita la competenza per ordinare misure volte a eliminare eventuali lacune, qualora il piano non soddisfi i requisiti. Anche nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario e in quello assicurativo il piano di stabilizzazione è già sancito a livello legislativo (art. 24 cpv. 1 e 3 e art. 25 cpv. 4 LInFi; art. 22a, art. 67 cpv. 4, art. 75 cpv. 4 LSA).

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza le esigenze che devono essere soddisfatte dal piano di stabilizzazione, i criteri per valutare se è soddisfatto il rispettivo obbligo della banca nonché le misure che la FINMA può ordinare in caso di lacune (cfr. art. 10 cpv. 2 e 4 AP-LBCR).

Art. 10 cpv. 2, 2bis, 3 nonché 4 lett. b e c

Capoverso 2

Sia il piano di stabilizzazione che il piano di risoluzione della SIB sono valutati dalla FINMA. Se la FINMA rileva delle lacune nella pianificazione (tra cui anche ostacoli all’attuazione di tali piani), può richiedere che vengano eliminate. I criteri di valutazione e le competenze della FINMA per quanto riguarda le misure in caso di mancata eliminazione di tali lacune entro un termine stabilito dalla FINMA sono disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza (cfr. cpv. 4).