Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 156Fedlex · Rapporto esplicativo
protezione, avvalendosi del suo potere discrezionale, prima che debbano essere prese misure di risanamento o di liquidazione. Pertanto, per favorire un intervento della FINMA al momento opportuno, le misure previste in precedenza dall’articolo 26 capoverso 1 lettere a e c–e LBCR potranno ora essere ordinate alle condizioni degli articoli 19 e 24 AP-LBCR, ossia indipendentemente dall’esistenza di un rischio d’insolvenza. Inoltre, le misure previste da tali articoli potranno altresì essere ordinate in caso di rischio d’insolvenza (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. a LBCR).
La misura intesa a impartire istruzioni agli organi della banca (art. 26 cpv. 1 lett. a LBCR) non figura più espressamente, poiché è contemplata dagli articoli 19 AP-LBCR e 24 AP-LBCR attraverso l’espressione «in particolare» e poiché va di pari passo con diverse misure che vi figurano già (p. es. l’ordine di limitare l’attività operativa della banca). Inoltre, anche la misura tesa a designare un incaricato dell’inchiesta (art. 26 cpv. 1 lett. b LBCR) non figura più espressamente nell’articolo 26 capoverso 1 AP-LBCR, poiché può già essere adottata dalla FINMA allo stadio della vigilanza continua sulla base dell’articolo 36 LFINMA. La FINMA può quindi comunque designare un incaricato dell’inchiesta secondo l’articolo 36 LFINMA, ad esempio per preparare una procedura di risoluzione (p. es. processo di valutazione e di vendita).
Si precisa che attualmente è ancora in consultazione in Parlamento il progetto di introduzione di una garanzia statale della liquidità per le SIB (oggetto 23.062), nel quale figura una misura prevista dall’articolo 26 capoverso 1 lettera i AP-LBCR secondo cui la FINMA può ordinare alla banca o alla società madre di ammortizzare o convertire i fondi propri di base supplementari. Questa misura potrebbe essere integrata come articolo 26 capoverso 1 lettera e AP-LBCR.
Infine, l’elenco delle misure dell’articolo 26 capoverso 1 AP-LBCR continua a essere non esaustivo.
Lettera a
Le misure di intervento precoce previste dall’articolo 24 AP-LBCR sono meno incisive rispetto a quelle fissate dall’articolo 26 AP-LBCR, pertanto devono poter essere adottate inequivocabilmente nel quadro delle misure di protezione in caso di rischio d’insolvenza.
Lettere b, c e d
Queste misure figurano attualmente nell’articolo 26 capoverso 1 lettere f, g e h LBCR e saranno semplicemente rinumerate.
Capoverso 2
Il contenuto attuale dell’articolo 26 capoverso 2 LBCR relativo alla pubblicazione è abrogato a seguito della modifica dell’articolo 22 LFINMA, poiché tutte le questioni legate all’informazione del pubblico vi sono ora disciplinate in modo centralizzato (v. commento nel n. 4.7 relativo all’articolo 22 cpv. 2 e 3 AP-LFINMA).