Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Il nuovo articolo 26 capoverso 2 AP-LBCR introduce a livello di legge la possibilità per la FINMA di ordinare il differimento della pubblicazione di una comunicazione ad hoc e la comunicazione alla borsa in relazione a una misura di protezione. Se la FINMA emana una o più misure di protezione, in analogia all’applicazione dell’articolo 24 capoverso 2 AP-LBCR essa può ordinare in concomitanza che la banca, contestualmente alla misura di protezione, differisca la pubblicazione e la comunicazione di informazioni confidenziali suscettibili di influenzare i corsi. Per quanto concerne i requisiti e le implicazioni di tale differimento della comunicazione, si rimanda ai commenti all’articolo 24 capoverso 2 AP-LBCR.

Art. 28 Opzioni e procedura di risoluzione

La nuova procedura sostituisce la precedente procedura di risanamento. Nella rubrica è precisato che il presente articolo disciplina le opzioni di risoluzione e la procedura di risoluzione.

Capoverso 1

In questo capoverso viene chiarito che una risoluzione non deve essere necessariamente orientata al ripristino della redditività e quindi a una continuazione dell’attività della banca a tempo indeterminato. Infatti, oltre alla ristrutturazione e alla continuazione dell’attività dell’intera banca (lett. a) nonché alla continuazione di singoli servizi bancari (lett. b), è possibile segnatamente anche l’uscita ordinata dal mercato (lett. c), il cui obiettivo è ridurre l’attività della banca senza compromettere la stabilità finanziaria entro un periodo di tempo limitato, in misura tale da consentire, per esempio, la restituzione ordinata della licenza per esercitare l’attività bancaria. L’uscita ordinata dal mercato può comprendere anche la continuazione di servizi bancari, nella misura in cui questi sono trasferiti a terzi o continuano a tempo determinato nel corso della diminuzione delle attività. Similmente, la ristrutturazione e continuazione delle attività della banca non escludono la cessazione ordinata di singole attività.

A seconda del settore di attività, per il trasferimento o la cessazione dei servizi bancari si può far ricorso a diversi strumenti di risoluzione, tra cui il taglio delle attività (per es. la riduzione del portafoglio di negoziazione nell’«investment banking»), come parte di una ristrutturazione, e il trasferimento, l’accorpamento o il rilevamento della banca o di parti di essa a favore di terzi, di una società transitoria o di una società veicolo secondo l’articolo 30 AP-LBCR. L’opzione di risoluzione deve essere articolata in modo tale da poter essere realizzata con i mezzi finanziari disponibili nella fattispecie.