Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 2
L’espressione «procedura di risanamento» è sostituita con l’espressione «procedura di risoluzione».
Capoverso 3
L’espressione «incaricato del risanamento» è sostituita con l’espressione «incaricato della risoluzione».
Capoverso 4
Il termine «procedura» è sostituito dall’espressione «procedura di risoluzione».
Art. 28a Obiettivi della risoluzione
Da questo momento a livello di legge saranno stabiliti in modo esplicito gli obiettivi della risoluzione, ai quali la FINMA si orienterà nella scelta delle opzioni di risoluzione concrete e nell’applicazione dei relativi strumenti (cfr. art. 30 AP-LBCR). Ciò è importante ai fini della scelta tra le diverse opzioni di risoluzione oggetto di discussione. Pertanto, a titolo di esempio, può accadere che a una prima analisi la continuazione dell’attività con ristrutturazione possa apparire più vantaggiosa per i nuovi proprietari, mentre la FINMA potrebbe ritenere che la risoluzione e gli obiettivi con essa perseguiti abbiano maggiori prospettive di successo in caso di continuazione di singoli servizi bancari (p. es. mediante alienazione a terzi) o un’uscita dal mercato. Il concetto di «buone prospettive di risanamento», finora utilizzato come criterio di riferimento in questi casi, non può più essere preso in considerazione a seguito della modifica della terminologia. Per di più, nell’ambito dell’applicazione dei singoli strumenti di risoluzione bisogna considerare gli obiettivi della risoluzione.
Inoltre, elencare esplicitamente gli obiettivi rafforza il concetto secondo cui la FINMA si orienta a obiettivi generali nella scelta dell’opzione di risoluzione e dei relativi strumenti da impiegare. Questo è ancora più importante nel caso di un «bail-in» ordinato dalla FINMA stessa, perché così facendo l’Autorità incide sui diritti dei creditori, nonostante l’articolo 4 LFINMA stabilisca che la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori.
L’ordine in cui sono presentati gli obiettivi non implica un ordine di priorità degli obiettivi tra loro. La rilevanza degli stessi andrà invece valutata caso per caso. La FINMA impiegherà quindi gli strumenti di risoluzione con i quali, date le circostanze del caso specifico, possono presumibilmente essere conseguiti al meglio gli obiettivi rilevanti. A tal fine occorre tenere presente che la valutazione dell’opzione e degli strumenti di risoluzione che consentono di raggiungere al meglio gli obiettivi rilevanti è di per sé una previsione e che la FINMA dispone di un ampio margine di discrezionalità in tal senso. Ad esempio, nel caso in cui contestualmente venga concesso un PLB, la FINMA può scegliere l’opzione di risoluzione con la quale ritiene che vi siano più probabilità di un rimborso completo dei mezzi.