Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 2
Finora i principi di cui alle lettere a–d, ai quali deve conformarsi la decisione di risoluzione, erano disciplinati dall’articolo 29 e dall’articolo 30c capoverso 1 LBCR, quali esigenze relative al piano di risanamento.
Lettera a
Questo principio rispecchia i contenuti degli articoli 29 e 30c capoverso 1 lettera a LBCR.
In caso di risoluzione, deve essere garantito il (rinnovato) rispetto delle condizioni di autorizzazione e delle disposizioni in materia di vigilanza, segnatamente a livello di capitale e di liquidità. In caso di risoluzione finalizzata alla continuazione dell’attività della banca o dei servizi bancari, gli strumenti di risoluzione utilizzati devono quindi consentire la continuazione dell’attività bancaria o dei servizi bancari facendo in modo che siano nuovamente soddisfatti tali condizioni e requisiti. Nel caso di un’uscita ordinata dal mercato, le attività della banca vengono gradualmente ridotte attraverso vendite (parziali) e la cessazione ordinata di tali attività su un arco di tempo più lungo. In questo caso, occorre inoltre garantire che la banca sia in grado di soddisfare le condizioni di autorizzazione e gli altri requisiti legali in materia di vigilanza per l’intero periodo in cui fornirà ancora servizi bancari. Pertanto, nel raffronto con l’attuale formulazione, nell’articolo 29 LBCR è stralciato l’inciso «eseguito il risanamento».
Al posto di «disposizioni legali» ora viene inoltre usato il termine «disposizioni legali in materia di vigilanza», così da comprendere anche i requisiti previsti a livello di ordinanza dal Consiglio federale nonché i requisiti previsti dalla FINMA (p. es. supplementi del «pilastro 2»).
La valutazione dell’adempimento di tale condizione avviene in base alla valutazione dei valori di risoluzione, ora disciplinata in un articolo centrale (art. 29a AP-LBCR). Di conseguenza, qui si rimanda a tale articolo.
Lettera b
Il principio secondo il quale i creditori non devono essere posti in una posizione peggiore rispetto a quella che risulterebbe dal fallimento (il cosiddetto principio «nocreditor-worse-off») è qui esplicitamente esteso agli azionisti. Tale disposizione è in linea con la procedura adottata anche in altre giurisdizioni, dove, oltre ai creditori, anche i proprietari beneficiano del confronto con il fallimento. In questo contesto, anche per il nuovo metodo di calcolo di un’eventuale compensazione per i proprietari in caso di azzeramento del capitale sociale si rimanda esplicitamente al concordato (cfr. commento all’art. 30bbisAP-LBCR). Si tenga presente, a tale proposito, che nella prassi nell’ambito di una procedura di fallimento bancario gli azionisti non ricevono nulla di norma, in quanto devono prioritariamente essere soddisfatti gli impegni della massa e tutti i creditori. La compensazione potrebbe quindi essere l’eccezione e non la regola.