Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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sostituito con «diritti», un termine più ampio che evita problemi di delimitazione. Ai fini di una maggiore chiarezza, l’espressione «sospendere completamente» utilizzata finora, è sostituita con «sospendere o revocare» per sottolineare che i diritti sospesi non sono ripristinati a posteriori con effetto retroattivo, ma che potranno essere nuovamente esercitati soltanto in futuro e che nella fattispecie ciò non accade in determinate configurazioni. Quest’ultimo strumento è utile, per esempio, nel caso di un’uscita ordinata dal mercato, che mira a una cessazione ordinata di tutte le attività e la cui attuazione deve essere in linea con gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 28a AP-LBCR e non con gli interessi dei proprietari.

Lettera b

L’articolo 32 capoverso 2 LBCR disciplina le conseguenze di un’esclusione, prevista dal piano di risanamento, del diritto per la banca di domandare la revocazione di negozi giuridici ai sensi degli articoli 285–292 LEF e implica con ciò sin d’ora che la FINMA può disporre una simile esclusione mediante l’approvazione del piano di risanamento. Tale competenza deve essere disciplinata di nuovo in modo esplicito in questa sede in relazione alla decisione di risoluzione.

Lettera c

Per l’esecuzione di una risoluzione possono essere necessari esoneri specifici dall’adempimento di esigenze. Di norma si tratterà di eccezioni temporanee, non limitate alla durata della procedura di risoluzione. Per esempio, dopo l’applicazione di misure di capitalizzazione («bail-in»), una SIB non sarà in grado di soddisfare immediatamente le esigenze in materia di fondi propri «gone concern». Pertanto, se la risoluzione è finalizzata alla continuazione dell’attività della banca o dei servizi bancari, la FINMA deve poter rinunciare temporaneamente al rispetto di tali esigenze e indicare invece un percorso con scadenze prestabilite per la ricostruzione dei fondi. Nel caso, invece, la risoluzione sia orientata a un’uscita ordinata dal mercato, la ricostruzione di questi fondi sarebbe non solo vana, ma anche poco utile al raggiungimento del risultato. In situazioni di questo tipo, quindi, si dovrebbe poter rinunciare completamente alla ricostruzione di questi fondi.

Capoverso 3

Il presente capoverso riprende il tenore di quanto disposto nel vigente articolo 31 capoverso 4 LBCR, poiché l’articolo 31 LBCR viene abrogato a seguito della fusione del piano e della decisione di risanamento in un documento, la decisione di risoluzione.

Art. 28d Risoluzione di banche cantonali

La disposizione sulle banche cantonali, finora contemplata dall’articolo 28a LBCR, è spostata in tale sede e provvista di un nuovo numero. Inoltre, il termine «risanamento» è sostituito nella rubrica e in tutto l’articolo con «risoluzione» e sono stati effettuati adeguamenti di carattere linguistico.