Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Art. 29
L’articolo è abrogato. Il contenuto della disposizione è spostato nell’articolo 28b capoverso 2 lettera a AP-LBCR.
Art. 29a Valutazione
La valutazione riveste un ruolo fondamentale nella risoluzione. L’articolo 29a AP-LBCR crea una disposizione che disciplina a livello centrale aspetti importanti della valutazione e stabilisce in modo trasparente le differenze tra le diverse valutazioni e le relative responsabilità.
Capoverso 1
Nel capoverso 1 sono elencate le tre valutazioni che devono essere effettuate in una risoluzione. Queste valutazioni funzionano in modo diverso, perseguono tutte obiettivi propri e quindi devono essere svolte ognuna con un proprio metodo.
Lettera a
La valutazione secondo il valore di continuità aziendale (nota anche come «valutazione 1» in ambito internazionale) è effettuata per stabilire se è soddisfatta una delle condizioni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR e serve come input alla FINMA per verificare se la banca è a rischio d’insolvenza. Nella verifica delle condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 LBCR, la FINMA dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica. Oltre alla valutazione secondo il valore di continuità aziendale, la FINMA deve tenere presenti anche altri elementi, in particolare le previsioni di liquidità. Tale valutazione 1 si basa sullo standard di presentazione dei conti applicato dalla banca e non costituisce una base per rivendicazioni di terzi.
Lettera b
La valutazione secondo il valore di risoluzione (detta anche «valutazione 2») è una valutazione autonoma di diritto pubblico che comprende rettifiche di valore che vanno oltre quelle previste dagli standard di presentazione dei conti applicati e tiene conto delle perdite future, delle ripercussioni delle disposizioni di risoluzione della FINMA e di una stima delle presumibili spese di risoluzione. Prevede quindi deviazioni significative dalla valutazione 1 e produce una rivalutazione completa dell’azienda, che può includere rettifiche del valore sostanziali. La valutazione 2 supporta la scelta e la calibrazione degli strumenti di risoluzione ed è utilizzata per valutare se la banca dispone di fondi propri sufficienti a seguito della risoluzione e se soddisfa le disposizioni legali in tal senso in materia di vigilanza.
In base all’articolo 28b capoverso 2 lettera a AP-LBCR la risoluzione deve basarsi su una valutazione 2. La valutazione 2 è quindi un requisito obbligatorio per l’esecuzione della procedura di risoluzione. Inoltre, il confronto tra la valutazione 2 e la valutazione 3 costituisce la base del «no creditor worse off test». Si agisce in deroga a questo approccio in caso di alienazione dell’attività d’impresa in base all’articolo 30quaterAP-