Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 215Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 6

L’attribuzione degli importi devoluti alla Confederazione conferma che la sanzione persegue una finalità di ordine pubblico e non un obiettivo finanziario istituzionale.

Evita qualsiasi rischio di incentivo economico per l’autorità di vigilanza e preserva l’indipendenza della sua attività, che deve rimanere esclusivamente orientata alla protezione del sistema.

Art. 37b Obbligo di cooperazione nella procedura di sanzione amministrativa

Capoverso 1

Vista la natura delle sanzioni amministrative pecuniarie, questo capoverso disciplina le modalità dell’obbligo di cooperazione dell’assoggettato alla vigilanza nell’ambito di un procedimento che può condurre a una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 37a AP-LFINMA. Si tratta principalmente dell’attuazione dell’opzione 2 (preminenza degli obblighi di cooperazione nel caso di un preesistente rapporto di diritto amministrativo o di vigilanza) proposta nel rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 sulle sanzioni amministrative pecuniarie325.

Questa opzione si riallaccia alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa al principio del nemo tenetur se ipsum accusare, sviluppata in particolare in relazione ai giochi in denaro e fondata sulla giurisprudenza della Corte EDU326. Secondo tale giurisprudenza, le informazioni sugli elementi di fatto e i documenti preesistenti che gli assoggettati alla vigilanza sono tenuti a conservare e a fornire nel quadro dei loro obblighi prudenziali, anche se forniti sotto costrizione in un procedimento di vigilanza, possono essere utilizzati in ambito penale senza violazione del principio del nemo tenetur. Si tratta quindi dei documenti che esistono già oggettivamente prima di qualsiasi richiesta dell’autorità, come ad esempio i documenti contabili, i registri o la documentazione che l’assoggettato alla vigilanza è legalmente tenuto a tenere o conservare per l’esercizio della sua attività regolamentata. Di fatto, gli amministrati nell’ambito del rapporto preesistente con l’autorità hanno accettato un quadro normativo per l’esercizio della loro attività sottoposta a vigilanza. Poiché dispongono dello specifico diritto di esercitare tale attività (o sono attivi in un ambito altamente regolamentato) devono in cambio sottostare a obblighi procedurali speciali. L’obbligo di cooperazione, al quale sottostanno anche le società attive senza autorizzazione, è inteso in ultima analisi a garantire un accertamento dei fatti efficace e completo, malgrado il potenziale carattere repressivo del procedimento. Tale restrizione del principio del nemo tenetur è ammissibile purché si tratti di persone giuridiche e di società di persone.

325 FF 2022 776, pag. 80

326 DTF 140 II 384, consid. 3.3.2 segg.