Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 2
Il capoverso 2 introduce tuttavia un limite importante a tale obbligo precisando che l’assoggettato alla vigilanza non è tenuto ad ammettere una violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza. Questa norma consente di conciliare l’obbligo di cooperazione nelle disposizioni legali in materia di vigilanza con le garanzie applicabili ai procedimenti amministrativi a carattere repressivo, in particolare il principio di non autoincriminazione. L’obbligo di cooperazione secondo il capoverso 1 è tuttavia applicabile, trattandosi di fatti e documenti preesistenti. Infine, va precisato che la restrizione prevista da questo capoverso si applica soltanto ai procedimenti di sanzione amministrativa pecuniaria.
Capoverso 3
Il capoverso 3 rafforza questa protezione prevedendo che se le informazioni o i documenti forniti sulla base del capoverso 1 o al di fuori del procedimento sanzionatorio (p. es. durante la vigilanza continua o altri tipi di procedimenti) contengono dichiarazioni che costituiscono un’autoincriminazione secondo il capoverso 2, ossia un riconoscimento della violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la volontà dell’assoggettato alla vigilanza come mezzo di prova per pronunciare una sanzione amministrativa pecuniaria. Per «ammissione» ai sensi del capoverso 2 si intende un riconoscimento espresso e circostanziato della violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza. Non comprende l’autoincriminazione discendente dagli elementi di fatto né i comportamenti taciti (p. es. adozione di misure correttive da parte dell’assoggettato alla vigilanza).
Per il resto, l’obbligo di cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo e di vigilanza continua si applica come prima. L’articolo 29 LFINMA può essere applicato sotto comminatoria di sanzioni. Questa disposizione mira ad assicurare la compatibilità del regime di sanzioni amministrative pecuniarie con le garanzie procedurali applicabili a queste ultime.
Art. 37c Accordo amichevole
Capoverso 1
Questo articolo introduce la possibilità per la FINMA di concludere mediante accordo amichevole un procedimento ai sensi dell’articolo 30 LFINMA una volta accertati i fatti. Questo strumento permette all’autorità di vigilanza e all’assoggettato alla vigilanza di mettersi d’accordo sulla modalità di ripristino della situazione conforme in modo efficace e pragmatico, qualora le circostanze del caso lo consentano. La conclusione di un accordo amichevole è lasciata al potere discrezionale della FINMA. Le parti non hanno alcun diritto di ottenere un tale accordo. Questa precisazione è intesa a