Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Lettera f
Le situazioni di crisi, in particolare le crisi finanziarie, sono caratterizzate da un elevato dinamismo e da una notevole urgenza. Il DFF, la FINMA, la BNS e gli assoggettati alla vigilanza intrattengono contatti frequenti e senza preavviso. Affinché la situazione possa essere valutata in modo adeguato dal comitato per la stabilità finanziaria e dal consiglio per la stabilità finanziaria e le decisioni possano essere prese su basi fondate, i membri devono essere informati chiaramente su ciò che accade e sui principali contenuti di queste interazioni. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in anticipo ma, se non è possibile, almeno tempestivamente. Qui si fa riferimento in particolare ai contatti ai più alti livelli gerarchici delle autorità e dei partecipanti al mercato finanziario interessati, in quanto responsabili della strategia generale e, nel caso delle autorità, devono garantire decisioni coerenti e coordinate tra le autorità. La regolamentazione concretizza quindi l’obbligo di una stretta collaborazione secondo l’articolo 54a capoverso 1 AP-LBCR e garantisce che il superamento della crisi avvenga sulla base di informazioni il più possibile complete e coordinate.
Lettera g
Quanto esposto per la lettera f vale anche per la presente lettera g, ovvero per le interazioni tra i membri del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria, nonché di altre autorità svizzere ed estere.
Capoverso 2
Nonostante l’inasprimento della regolamentazione TBTF, possono verificarsi situazioni straordinarie che potrebbero provocare una crisi bancaria: segnatamente nel caso in cui una banca di rilevanza sistemica abbia fatto già ricorso a tutte le possibilità a sua disposizione per evitare il dissesto, abbia esaurito il sostegno alla liquidità erogato dalla BNS e la FINMA abbia già sfruttato gli strumenti a sua disposizione o questi non si siano dimostrati efficaci. In una situazione di questo tipo può essere necessario ordinare una misura secondo l’articolo 25 capoverso 1 LBCR. Ciò è fondamentale per evitare notevoli danni all’economia svizzera e al sistema finanziario svizzero (cfr. art. 7 cpv. 1 LBCR). Se, a seguito della valutazione effettuata, la FINMA giunge alla conclusione che vi è il timore fondato che una banca di rilevanza sistemica presenti un’eccedenza di debiti o abbia gravi problemi di liquidità, oppure che alla scadenza del termine fissato dalla FINMA tale banca non soddisfi le prescrizioni relative ai fondi propri e quindi potrebbe essere necessario ordinare una misura di cui all’articolo 25 capoverso 1 LBCR, la FINMA informa immediatamente il DFF e la BNS. Per consentire alle autorità di avere il tempo necessario per prepararsi e coordinare l’organizzazione di crisi, la FINMA deve trasmettere la comunicazione in una fase sufficientemente precoce della crisi. La FINMA valuta in particolare le problematiche identificate della SIB interessata e stima le potenziali ripercussioni per la banca di varie opzioni di intervento. Queste valutazioni vengono quindi comunicate al DFF.
Capoverso 3