Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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a una o più banche affiliate in modo permanente a un organismo centrale, purché gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti a esso affiliati siano garantiti in solido206.

Regno Unito

Il diritto del Regno Unito contiene norme simili a quelle dell’UE in materia di allentamenti. Dispone anch’esso di un quadro che autorizza la concessione di allentamenti rispetto ai requisiti prudenziali. Queste deroghe possono essere accordate soltanto se la banca dimostra che l’applicazione dei requisiti in questione sarebbe eccessivamente vincolante o impedirebbe di conseguire gli obiettivi per cui sono stati concepiti, stante il rispetto delle finalità della vigilanza207. Tuttavia, alcune disposizioni non possono essere oggetto di allentamenti, ad esempio i requisiti relativi alle regole di condotta208.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, diversamente dall’UE e dal Regno Unito, il sistema non prevede un regime di deroga. Ad esempio, anche se una banca beneficia di una responsabilità in solido in virtù della sua struttura all’interno di un gruppo, essa non può essere esentata dalle esigenze in materia di fondi propri a titolo individuale. Inoltre, il gruppo può essere tenuto a sostenere finanziariamente la banca in difficoltà209. Il sistema statunitense è quindi più stringente rispetto ai regimi dell’UE e del Regno Unito per quanto concerne l’osservanza continua delle esigenze.

Swiss Finish

Non si crea alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

2.2.4 Attività di audit

Principi internazionali

A livello internazionale si sono sviluppati diversi standard riconosciuti che contestualmente al ricorso alle società di revisione per la verifica dei conti annuali definiscono un requisito minimo coerente e comparabile dell’indipendenza delle società di audit. Il quadro di riferimento determinante è il codice etico dell’«International Ethics Standards Board for Accountants» (IESBA). Tale codice, che contiene sia i principi fondamentali etico-professionali sia prescrizioni specifiche sull’indipendenza in materia di revisione contabile, definisce in particolare le condizioni che possono pregiudicare le relazioni finanziarie, personali o commerciali nonché le prestazioni di consulenza e le misure necessarie a tutela dell’indipendenza. Gli standard internazionali per l’audit

206 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE.

207 www.legislation.gov.uk > UK Public General Acts > 2000 c. 8 > Part 9A > Chapter 2 > Section 138A (4).

208 www.legislation.gov.uk > UK Public General Acts > 2000 c. 8 > Part 9A > Chapter 2 > Section 138A (2).

209 www.law.cornell.edu > LII > U.S. Code > Title 12 > Chapter 16 > § 1831o-1 (a).