Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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2.2.6 Esecuzione

Principi internazionali

Non disponibili.

UE

Il diritto dell’UE disciplina a livello di legge le lettere in caso di inerzia217. Pertanto, le «European Supervisory Authorities» (ESA) – in particolare la EBA, la «European Securities and Markets Authority» (ESMA) e la «European Insurance and Occupational Pensions Authority» (EIOPA) – possono formulare raccomandazioni all’attenzione delle autorità di vigilanza nazionali, nelle quali si indica di non definire la priorità di determinate attività e quindi di non tenere temporaneamente conto dell’applicazione del diritto in ambiti specifici. Un tale meccanismo punta ad armonizzare l’applicazione del diritto europeo, favorendo un’applicazione coordinata, non contraddittoria e giuridicamente equa da parte delle diverse autorità di vigilanza nazionali. La soluzione scelta poggia sul meccanismo esistente all’interno dell’UE, benché se ne differenzi.

Stati Uniti

La «U.S. Securities and Exchange Commission» (SEC) può emanare lettere in caso di inerzia («no-action letters») a fronte di una richiesta formale. Anche se tali lettere in caso di inerzia sono codificate dalla norma 14a-8 SEC218, l’autorizzazione scaturisce dal potere discrezionale di «enforcement» dell’autorità. In tale contesto, in caso di dubbi i soggetti interessati possono inoltrare una domanda per chiarire se un determinato comportamento oppure determinati servizi o prodotti possano rappresentare una violazione del diritto vigente. Nell’ambito della concessione delle lettere in caso di inerzia è consigliabile non adottare misure prudenziali nei confronti della persona che ha formulato la richiesta. Le lettere in caso di inerzia si riferiscono ai fatti e alle circostanze esposti nella richiesta e valgono sostanzialmente soltanto per la persona che ha formulato la richiesta. In casi specifici, anche i terzi possono basarsi sugli effetti

217 Art. 9c Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, GU L 331 pag. 12 del 15.12.2010; art. 9a Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GU L 331 pag. 84 del 15.12.2010; art. 9a Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, GU L 331 pag. 48 del 15.12.2010.

218 www.sec.gov > Rules, Enforcement, & Compliance > Statutes and Regulations > Shareholder Proposals > Reference Materials > Rule 14a-8.