Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Swiss finish

Non esiste alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

2.3 Garanzia della liquidità durante la crisi

2.3.1 Differimento della comunicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale

Principi internazionali

Contestualmente al buon esito delle misure di risoluzione, gli elementi chiave («key attributes»)225 del FSB raccomandano la deroga in via transitoria degli obblighi di pubblicazione oppure il differimento delle pubblicazioni attese dall’azienda per salvaguardare la fiducia nel mercato. Ciò può avvenire, per esempio, nel quadro della stesura dei rapporti sui mercati, delle disposizioni in materia di acquisizione e delle disposizioni in materia di ammissione in borsa.

UE

Secondo l’articolo 17 (4) del regolamento sugli abusi di mercato (MAR)226, all’interno dell’UE un emittente sul mercato delle quote di emissioni può differire sotto la propria responsabilità la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, posto che la comunicazione immediata possa pregiudicare i suoi legittimi interessi, che tale differimento non induca in errore la sfera pubblica e che sia garantita la tutela del segreto delle informazioni. L’articolo 17 (5) MAR disciplina il caso speciale per istituti di credito e finanziari. Pertanto, sotto la responsabilità dell’emittente, è possibile differire qualsiasi informazione privilegiata la cui divulgazione metta a rischio la stabilità dell’emittente e del sistema finanziario. A titolo di esempio – quando è possibile presupporre il legittimo interesse al differimento della pubblicazione ad hoc – si cita il sostegno alla liquidità temporaneo da parte di una banca centrale. Il differimento della comunicazione deve corrispondere al pubblico interesse e la tutela del segreto deve essere garantita dall’emittente. L’istituto di credito o finanziario richiede il differimento della comunicazione presso l’autorità competente, la quale autorizza il differimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti, ed effettua una verifica almeno con cadenza settimanale. Se un istituto di credito o finanziario richiede un differimento della comunicazione ai sensi dell’articolo 17 (5) MAR e l’autorità di vigilanza respinge la richiesta, l’emittente deve immediatamente pubblicare l’informazione privilegiata ai

225 www.fsb.org > FSB > Publications > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 25 aprile 2024, 5.6.

226 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 pag. 1 del 12.6.2014.