Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Swiss finish

Non si crea alcuno «swiss finish» ai sensi dell’articolo 4 LSgrI. Le modifiche costituiscono un allineamento concettuale e funzionale con le migliori prassi riconosciute a livello internazionale.

2.4.2 Risoluzione

Principi internazionali

Sul piano internazionale, il quadro di riferimento in materia di risoluzione bancaria è costituito dai «key attributes»241. Questi principi definiscono gli elementi essenziali che devono essere ricompresi in un regime di risoluzione: l’esistenza di un’autorità di risoluzione indipendente, con poteri ampi e rapidi; la possibilità di ricorso al «bail-in» per imporre perdite agli azionisti e ai creditori; l’obbligo per le grandi banche di preparare piani di risanamento e risoluzione («living wills»); nonché meccanismi di finanziamento ex ante da parte del settore. I «key attributes» prevedono quindi la possibilità di procedere a una liquidazione ordinata dell’istituto, garantendo al tempo stesso la continuità delle sue funzioni critiche. A tal fine sono menzionati diversi strumenti: la creazione di un ente-ponte («bridge institution») per assicurare temporaneamente il proseguimento delle attività essenziali; la cessione di attività («sale of business tool») o il trasferimento di attivi e passivi a un terzo; l’istituzione di una struttura di separazione degli attivi («asset separation tool») volta a isolare gli attivi problematici; e infine l’applicazione del salvataggio interno («bail-in tool»), che consente di ricapitalizzare l’ente insolvente facendo assorbire le perdite ai suoi azionisti e creditori. Tutti questi strumenti sono intesi ad assicurare la risoluzione di una banca senza ricorso a un sostegno pubblico eccezionale, proteggendo al tempo stesso la stabilità del sistema finanziario.

Unione europea

Nell’UE, il regime della risoluzione bancaria è fondato sulla direttiva BRRD242 e, per la zona euro, sul regolamento (UE) n. 806/2014 che istituisce il meccanismo di risoluzione unico («single resolution mechanism» [SRM])243. Quando una banca è giudicata in dissesto o a rischio di dissesto, la decisione di risoluzione è presa congiuntamente dal Comitato di risoluzione unico («Single Resolution Board» [SRB]) e dalle autorità nazionali di risoluzione in caso di interesse pubblico. Il principio di fondo è di organizzare una risoluzione ordinata evitando il ricorso a fondi pubblici. A tal fine, sono

241 www.fsb.org > Publications > Policy Documents > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions.

242 www.eur-lex.europa.eu > Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance.

243 www.eur-lex.europa.eu > Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 , che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.