Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Swiss finish
Le misure non si riferiscono quindi al contesto internazionale. Nel raffronto con le giurisdizioni esaminate in questa sede, queste esistono soltanto in Svizzera e non rappresentano pertanto alcuno swiss finish ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
2.6 Collaborazione tra le autorità per prevenire e gestire le crisi finanziarie
Principi internazionali
Nel 2016 il FMI, il FSB e la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) hanno valutato la configurazione specifica per singolo Paese delle competenze istituzionali nel settore della stabilità finanziaria. In particolare, sono state individuate diverse caratteristiche e prassi di una politica macroprudenziale efficace249, per la quale, stando agli studi effettuati, è fondamentale disporre di un quadro istituzionale adeguato. Altrettanto essenziali sono i meccanismi che promuovono una collaborazione effettiva tra le singole autorità coinvolte – come la delimitazione dei compiti, la creazione di adeguate piattaforme di discussione, meccanismi di decisione chiari e la promozione o la garanzia dello scambio di informazioni.
Unione europea
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) vigila sul sistema finanziario europeo, ha il compito di evitare e ridurre i rischi sistemici e in qualità di organo può formulare avvertimenti e raccomandazioni all’indirizzo degli Stati membri e delle autorità dell’UE nonché effettuare le proprie rilevazioni e analisi delle informazioni. È supportato da una segreteria propria e pubblica un rapporto annuale. I suoi membri sono la Banca centrale europea (presidente) e le autorità europee di vigilanza, le autorità di vigilanza degli Stati membri, la Commissione europea, i consulenti scientifici e altre autorità250.
Francia
L’Haut Conseil de stabilité financière vigila sulla stabilità finanziaria e agevola, come da mandato, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le diverse autorità. Può divulgare pubblicamente stime e raccomandazioni (p. es. in materia di attivazione di riserve di capitale anticicliche, supplementi di fondi propri del «pillar 1» o condizioni per la concessione dei crediti), posto che i suoi membri, la banca centrale francese (Banque de France), il ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza siano concordi. Il Consiglio, che ogni anno trasmette un rendiconto al Parlamento e alla
249 www.fsb.org >uploads > IMF/FSB/BIS (2016): Elements of Effective Macroprudential Policies – Lessons from International Experience.
250 https://www.esrb.europa.eu/about/orga/html/index.en.html.