Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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previsti diversi strumenti. Il «bail-in» è centrale, poiché impone agli azionisti e ai creditori l’obbligo di assorbire le perdite mediante conversione o cancellazione dei loro titoli. Esistono anche altri strumenti, quali la cessione dell’attività («sale of business»), la creazione di una banca-ponte («bridge institution») per mantenere le funzioni critiche, o ancora la separazione degli attivi («asset separation tool») per isolare i crediti deteriorati. L’attuazione di questi strumenti è finanziata, se necessario, dal fondo di risoluzione unico («single resolution fund» [SRF]), alimentato ex ante dai contributi degli enti creditizi. Questo dispositivo mira ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, a proteggere la stabilità finanziaria e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti.
Regno Unito
Nel Regno Unito, il quadro di risoluzione bancaria riposa principalmente sul Banking Act 2009, che istituisce lo «special resolution regime» (SRR)244, completato dalle riforme successive alla crisi finanziaria in linea con i principi dei «key attributes» del FSB. Se un istituto è giudicato in dissesto o a rischio di dissesto, la decisione di avvio della procedura di risoluzione spetta alla Bank of England, che agisce in qualità di autorità di risoluzione, in coordinamento con la PRA e il Tesoro britannico (HM Treasury). L’obiettivo è giungere a una risoluzione ordinata che consenta di assicurare la continuità delle funzioni critiche senza ricorrere a un sostegno pubblico eccezionale. A tal fine, il regime britannico prevede una serie di strumenti analoghi a quelli in uso a livello internazionale. Il salvataggio interno («bail-in») vi occupa un ruolo centrale, consentendo di imporre perdite agli azionisti e ai creditori mediante conversione o cancellazione dei loro crediti. Altri strumenti possono essere altresì attivati, quali la cessione dell’attività dell’intera banca o di alcuni settori di attività («sale of business»), la creazione di una banca-ponte quale filiale della Bank of England («bridge bank») o ancora la separazione degli attivi («asset separation tool») al fine di isolare gli attivi problematici. L’attuazione di questi strumenti si basa in parte sulla previa disponibilità di mezzi di assorbimento delle perdite (MREL), o ne presuppone la disponibilità; essi sono richiesti ex ante dagli enti che hanno adottato la strategia di risoluzione del «bailin». Inoltre, dal gennaio 2025 esiste un meccanismo di ricapitalizzazione per le banche (in particolare di piccole e medie dimensioni) che non hanno emesso strumenti di salvataggio interni né altri fondi propri supplementari in grado di assorbire le perdite (fondi «gone concern»). Questo meccanismo si avvale del sistema della garanzia dei depositi («financial services compensation scheme» [FSCS]) e può essere utilizzato come meccanismo di finanziamento per la risoluzione ordinata della banca in dissesto, se ciò consente di garantire meglio gli obiettivi della risoluzione rispetto a un fallimento con rimborso dei depositi. Gli eventuali costi in tale contesto sono richiesti al settore dal FSCS dopo una crisi. Le banche di maggiori dimensioni che hanno adottato una strategia di risoluzione «bail-in» o «cessione di attività» devono dimostrare l’effettiva possibilità della risoluzione nel quadro del «Resolvability Assessment Framework»
244 http://www.gov.uk> Home > Business and industry > Financial services > Banking act 2009 : special resolution regime code of practice (revised July 2025).