Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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istituzionale della ripartizione delle competenze e della collaborazione non si basa su standard internazionali. Gli organi svizzeri di nuova istituzione per la collaborazione – il consiglio per la stabilità finanziaria e il comitato per la stabilità finanziaria – sono paragonabili agli approcci adottati all’estero, benché meno formali, dotati di meno competenze e sprovvisti sia di un sostegno operativo sia di una rendicontazione comune. L’assetto istituzionale svizzero è dunque più snello, privo di doppioni e rispettoso dell’indipendenza della FINMA e della BNS.
Swiss finish
Non sussiste alcuno swiss finish ai sensi dell’articolo 4 LSgrI, in quanto le misure riguardano soltanto le stesse autorità.
In tale ambito non si rende necessario verificare la LSgrI, dato che questa regolamentazione non riguarda direttamente l’economia o le imprese.
2.7 Esenzione dall’imposta preventiva254
UE (Germania e Francia)
L’Unione europea non ha emanato alcuna regolamentazione in tale ambito.
La Germania preleva un’imposta alla fonte sugli interessi di obbligazioni convertibili, obbligazioni con partecipazione agli utili, mutui parziari, partecipazioni tipiche a titolo di socio occulto, proventi da diritti di godimento nonché sugli interessi di determinate obbligazioni (incl. obbligazioni societarie e titoli di Stato). È dunque evidente che anche gli strumenti TBTF, sicuramente i più vicini alle obbligazioni convertibili, sono tassati alla fonte. Non è nota alcuna deroga.
In linea di principio la Francia non preleva alcuna imposta alla fonte sui ricavi a titolo di interessi a favore delle persone private residenti e delle persone giuridiche. È tuttavia prelevata un’imposta alla fonte temporanea sui ricavi a titolo di interessi a favore delle persone private residenti, fermo restando che l’imposta alla fonte è computata sull’imposta sul reddito dovuta. I ricavi a titolo di interessi a favore di persone non residenti sono tassati unicamente alla fonte se vengono corrisposti a un soggetto residente in uno Stato/territorio non cooperativo. Tuttavia, anche in questo caso l’imposta non è prelevata se la persona non residente dimostra che i pagamenti non avvengono a scopo di elusione fiscale. Di conseguenza, in Francia gli strumenti TBTF non sono tassati alla fonte, tranne qualora il pagamento avvenga a favore di un destinatario in un Paese non cooperativo e questo non possa documentare l’assenza di un intento di elusione fiscale.
254 In merito all’intera sezione: www.ibfd.org, International Bureau of Fiscal Documentation.