Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo
Regno Unito
Di principio il Regno Unito preleva un’imposta alla fonte sugli interessi corrisposti da un mutuatario britannico a un creditore non britannico. Gli interessi sui titoli di Stato britannici nonché sugli eurobond quotati in borsa indicati sono esenti da imposta (corrisposti a investitori non residenti). In linea di massima le CoCo bond, le cosiddette «write-down bond» e le obbligazioni bail-in non sono assoggettate all’imposta alla fonte, se emesse in modo tradizionale (vale a dire come eurobond quotati). L’imposta alla fonte standard può essere prelevata soltanto su strumenti o emissioni inusuali, non quotati o privati.
Stati Uniti
Gli Stati Uniti non prelevano di norma alcuna imposta alla fonte sul pagamento di dividendi e interessi a cittadini e persone statunitensi con domicilio negli Stati Uniti. Sottostanno invece in linea di principio all’imposta alla fonte statunitense gli interessi provenienti da fonti statunitensi corrisposti a persone private e imprese estere non residenti. Sono previste diverse deroghe.
Swiss finish
L’esenzione dall’imposta preventiva per gli strumenti TBTF non costituisce alcuno swiss finish ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
2.8 Valutazione della regolamentazione TBTF
La valutazione secondo l’articolo 52 LBCR consiste in un obbligo del Consiglio federale di riferire introdotto dal Parlamento e deve essere armonizzato con la raccomandazione
n. 1 della CPI. La verifica puntuale della regolamentazione TBTF, che tenga conto degli interessi della stabilità finanziaria, della competitività dell’economia nazionale e degli sviluppi prudenziali a livello internazionale, costituisce uno strumento specifico per la Svizzera. Questo vale altresì per il rapporto di cui all’articolo 52b AP-LBCR. Alla luce di quanto precede, non è necessario procedere a un confronto giuridico.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Governo d’impresa
Regime di responsabilità e obbligo di diligenza
Il regime di responsabilità si applicherà alle banche con un’organizzazione complessa. Saranno considerate tali quelle banche con un numero di collaboratori pari o superiore a 250 equivalenti a tempo pieno. Il Consiglio federale definirà a livello di ordinanza il concetto di organizzazione complessa. La FINMA può inoltre designare altre banche da assoggettare al regime di responsabilità (cfr. art. 19 lett. b AP-LBCR). Il regime di responsabilità si basa sul regime di garanzia (attuale art. 3 cpv. 2 LBCR), che già oggi prevede requisiti in termini di fitness (idoneità tecnica) e propriety (onestà, integrità