Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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che tale restituzione è complessa da attuare sul piano giuridico e inoltre comporta diverse sfide di tipo operativo (p. es. annullamento retroattivo delle imposte e degli oneri sociali pagati). L’attuazione sul piano giuridico è per contro relativamente sicura nel caso dei cosiddetti in-year-adjustment, che consistono in una riduzione della nuova retribuzione variabile in caso di comportamento scorretto da parte di un garante o di una persona con una retribuzione complessiva elevata.
Requisiti generali relativi al governo d’impresa
Rispetto alle più recenti leggi sui mercati finanziari (in particolare alla LIsFi), nella LBCR i requisiti concernenti l’organizzazione e l’impostazione del governo d’impresa di una banca sono definiti in modo molto approssimativo e solo indiretto. Attualmente diversi requisiti concernenti l’organizzazione sono definiti nell’OBCR, mentre per altri attori del settore finanziario sono disciplinati a livello di legge.
I requisiti relativi al governo d’impresa delle banche devono pertanto essere elevati a livello di legge e precisati. Questo non solo li renderebbe più vincolanti sul piano giuridico, ma terrebbe anche conto del fatto che le banche, contestualmente alla concomitanza delle autorizzazioni prevista dalla LIsFi, prevalgono su tutti gli altri istituti finanziari.
Tali requisiti sono elevati a livello di legge negli articoli 3a e 3b AP-LBCR. Le disposizioni prevedono oltretutto che la banca abbia un’organizzazione aziendale adeguata al campo di attività, vale a dire all’attività commerciale (art. 3a cpv. 2). La banca deve inoltre dotarsi di regole adeguate di conduzione dell’impresa e accertarsi di poter adempiere gli obblighi legali (art. 3b cpv. 3). È infine stabilito che la banca deve disporre di una gestione dei rischi e di efficaci controlli interni (art. 3b cpv. 4). Gli articoli 3c segg. AP-LBCR riprendono altri elementi dell’attuale articolo 3 LBCR.
I contenuti degli articoli 3–3quaterLBCR sono inoltre nuovamente strutturati senza modifiche materiali negli articoli 3–3q AP-LBCR. Quella dell’attuale LBCR è una struttura che si è evoluta nel corso di molti anni, che manca di chiarezza e le revisioni effettuate ne evidenziano i limiti. Questi adeguamenti la modernizzano e ne allineano la struttura, la densità normativa e la gerarchia normativa alle altre leggi sui mercati finanziari (in particolare alla LIsFi).
3.1.2 Vigilanza
Intervento precoce
I possibili strumenti di intervento precoce della FINMA saranno precisati, al fine di chiarire quali tipi di misure saranno disponibili a seconda del momento in cui potranno essere adottate. La LBCR disciplinerà quindi due situazioni distinte:
- gli interventi nell’ambito della vigilanza continua relativi all’organizzazione (art. 19 AP-LBCR); e
- gli interventi legati a situazioni di rischio elevato per la solidità economica della banca o per altri interessi dei clienti (art. 24 AP-LBCR).