Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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dovrebbero essere equiparati ai coniugi non solo per quanto concerne il rapporto tra loro (cfr. art. 11 PP-LPACS), ma anche nel rapporto che essi intrattengono con il locatore, in quanto le corrispondenti disposizioni di protezione del diritto in materia di locazione si applicherebbero d’ora in poi anche al PACS. Nella variante 2 per il PACS si rinuncia invece a tali disposizioni di protezione per quanto concerne il rapporto con il locatore (cfr. commento agli art. 266m cpv. 3, 266n e 273a cpv. 3 PP-CO al n. 5.2.2.2). Tuttavia, secondo l’articolo 11 PP-LPACS, anche nel caso della variante 2, nel rapporto tra i partner che hanno stipulato un PACS si applicherebbero le stesse norme previste per i coniugi.
Il progetto preliminare è posto in consultazione dal 27 maggio 2026 al 17 settembre 2026.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
La forma maggiormente nota di PACS è quella prevista dal diritto francese59. Nel suo esame di un PACS per la Svizzera, il Consiglio federale, nel rapporto del 30 marzo 202260, ha quindi fatto riferimento anche al PACS francese, illustrandolo. A questo riguardo, per le basi legali e la realizzazione del PACS francese si manda a tale rapporto61.
Oltre alla Francia, anche altri Stati hanno introdotto una forma giuridica di convivenza che possa essere stipulata in alternativa al matrimonio e che sia aperta a tutte le coppie, a prescindere dal sesso dei partner. Anche per gli istituti giuridici di tali Stati si rimanda alle spiegazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale del 30 marzo 202262, che a sua volta fa riferimento allo studio del gennaio 201963 dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)64. In alcuni casi, si tratta di istituti giuridici equivalenti al matrimonio («partenariat fort»; p. es. Austria e Paesi Bassi), in altri di partenariati più deboli rispetto al matrimonio, in maniera analoga al PACS francese («partenariat faible»; p. es. Lussemburgo e Belgio), che non ha effetti sullo stato civile delle persone interessate65. Le caratteristiche e le differenze in termini di effetti giuridici sono particolarmente rilevanti in relazione alle questioni di diritto privato internazionale (cfr. n. 4.7 e il commento all’art. 65d cpv. 1 al n. 5.2.5).
59 Cfr. art. dal 515-1 al 515-7-1 del Codice civile francese.
60 V. rapporto CF concubinato.
61 Rapporto CF concubinato, pag. 35 seg. e 38–40.
62 Rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.
63 Lo studio è consultabile all’indirizzo: www.isdc.ch > Pubblicazioni > Notizie giuridiche online > E-Avis ISDC 2019-05, Legal opinion on rights and obligations of marriage and other forms of union.
64 Rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.
65 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.