Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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negli ambiti del diritto del cognome68, del diritto fiscale69, dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti70 e della medicina della procreazione71.
4.1.1 Maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato
Rispetto al concubinato, il PACS deve offrire una maggiore certezza del diritto: le coppie che vivono in concubinato hanno una certa difficoltà a riconoscere se la loro convivenza determina effetti giuridici e, in tal caso, quali. Ciò è legato in particolare al fatto che gli effetti giuridici sono disciplinati solo per punti in diverse norme giuridiche e le condizioni (p. es. durata della relazione) affinché si verifichino questi effetti possono variare in base al campo del diritto (cfr. n. 1.2.1). Inoltre, le coppie in concubinato hanno talvolta concezioni errate in merito agli effetti del loro partenariato, con eventuali conseguenze importanti in caso di separazione o di morte72. Una coppia non sposata ha comunque la possibilità di regolamentare contrattualmente la convivenza nonché le conseguenze di una separazione. Tuttavia, come constatato dal Consiglio federale nel suo rapporto sul tema, i contratti di concubinato vengono stipulati soltanto di rado73. Inoltre, in diversi ambiti, la coppia non può raggiungere una posizione giuridica paragonabile a quella di una coppia sposata nemmeno tramite contratto74. In particolare, la via contrattuale permette di ottenere effetti nei confronti di terzi solo in maniera limitata75.
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): l’introduzione del PACS deve garantire ai partner la possibilità di optare per una convivenza non matrimoniale che rispetto al concubinato definisca in modo chiaro da quale momento genera quali effetti giuridici: la stipulazione del PACS con contratto concluso mediante atto pubblico costituisce (come nel caso del matrimonio) un momento chiaramente definito in cui la coppia si impegna in un partenariato che genera diritti e doveri. Inoltre, poiché i diritti e i doveri sono disciplinati dalla legge (n. 4.1.3), il PACS offre certezza riguardo alle conseguenze giuridiche legate a questa forma di convivenza.
68 Cfr. a riguardo in particolare l’iniziativa parlamentare 17.523 «Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio»: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 17.523.
69 Cfr. a riguardo in particolare i dibattiti in corso sull’imposizione dei coniugi e delle famiglie: www.estv.admin.ch > L’AFC > Politica fiscale > Dossier attuali di politica fiscale > Imposizione dei coniugi e famiglia.
70 V. a riguardo in particolare gli sforzi in corso per l’adeguamento delle rendite per vedove e vedovi: www.bsv.admin.ch > Assicurazioni sociali > Riforme e revisioni AVS > Adeguamento delle rendite per vedove e per vedovi. Sullo stato attuale cfr. anche il comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) del 21 ottobre 2025, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni della sicurezza sociale e della sanità > Comunicati stampa > CSSS-S > La CSSS-S esamina in modo approfondito le rendite per i superstiti, il finanziamento della 13esima mensilità AVS e la digitalizzazione nel settore sanitario.
71 A riguardo cfr. le spiegazioni sul tema nonché l’ultima revisione all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Medicina della procreazione.
72 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 31.
73 Rapporto CF concubinato, pag. 33.
74 Rapporto CF concubinato, pag. 32.
75 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 31.