Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Variante 2 dell’art. 24 (Applicazione per tutti i figli): la stipulazione di un PACS deve inoltre far sì che, in caso di scioglimento del partenariato, ai figli sia garantita una maggiore protezione rispetto allo scioglimento di un concubinato. Nel patto civile di solidarietà deve quindi trovare applicazione in maniera analoga la disposizione relativa alla protezione dell’abitazione familiare per le coppie di coniugi secondo l’articolo 121 CC79, laddove vi siano figli che vivono nella rispettiva abitazione. Inoltre, per le coppie che hanno stipulato un PACS deve sempre essere competente un tribunale civile per il disciplinamento di questioni controverse riguardanti i figli (cfr.
n. 4.5.2.2 e 4.5.2.3).
4.1.3 Regolamentazione in una legge speciale
Il patto civile di solidarietà deve essere disciplinato in una nuova legge speciale. La legge deve prevedere in particolare le norme sulla stipulazione, gli effetti e lo scioglimento. È stata presa in esame e respinta la possibilità di modificare e integrare il CC. La regolamentazione in una legge speciale consente di chiarire la delimitazione rispetto al matrimonio. Si deve evitare che il patto civile di solidarietà venga confuso con il matrimonio, tanto più che, rispetto a quest’ultimo, in alcuni ambiti fondamentali (p. es. in riferimento all’eredità; cfr. n. 4.5) non produce effetti giuridici.
È stata respinta anche l’alternativa di disciplinare il nuovo istituto giuridico della convivenza nella legge del 18 giugno 200480 sull’unione domestica registrata (LUD). Il patto civile di solidarietà deve essere distinto chiaramente tanto dal matrimonio quanto dall’unione domestica registrata; quest’ultima costituisce un partenariato forte per le coppie omossessuali, molto affine al matrimonio. A questo si aggiunge che la legge sull’unione domestica registrata ha perso ormai rilevanza e resterà ancora in vigore solo per un certo periodo (cfr. n. 1.1).
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
4.2 Stipulazione mediante atto pubblico
Nella stipulazione del PACS è fondamentale che i partner non confondano il patto civile di solidarietà con il matrimonio e siano consapevoli che, rispetto a quest’ultimo, questa unione genera effetti giuridici molto meno estesi. Per tenere conto di questo aspetto, si propone che il PACS, diversamente dal matrimonio, non venga stipulato presso l’ufficio dello stato civile, bensì davanti a un notaio (analogamente alla convenzione matrimoniale secondo l’art. 184 CC) in forma di atto pubblico ai sensi dell’articolo 55 Titolo finale CC. L’ufficio dello stato civile resta comunque coinvolto, poiché è competente per la registrazione del PACS, per il rilascio dell’attestazione della registrazione nonché per lo scioglimento dello stesso (cfr. art. 6 e 18 PP-LPACS).
79RS 210