Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Pertanto, la coppia che stipula un PACS beneficia di una maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato.

Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio dello stato civile): l’introduzione del PACS deve garantire ai partner la possibilità di optare per una convivenza non matrimoniale che rispetto al concubinato definisca in modo chiaro da quale momento genera quali effetti giuridici: la stipulazione del PACS presso l’ufficio dello stato civile costituisce (come nel caso del matrimonio) un momento chiaramente definito in cui la coppia si impegna in un partenariato che genera diritti e doveri. Inoltre, poiché i diritti e i doveri sono disciplinati dalla legge (n. 4.1.3), il PACS offre certezza riguardo alle conseguenze giuridiche legate a questa forma di convivenza. Pertanto, la coppia che stipula un PACS beneficia di una maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato.

Fatta eccezione per eventuali disposizioni contrarie della legge PACS o di altre leggi federali, alle coppie che stipulano un patto civile di solidarietà si devono applicare per analogia le disposizioni valide per i partner che conducono di fatto una vita di coppia (art. 2 PP-LPACS). Questo rimando mira a garantire che gli effetti giuridici validi per il concubinato si applichino in egual modo e in maniera diretta anche alle coppie vincolate da un PACS, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte o meno le condizioni per la relazione di concubinato (v. n. 4.5.1).

In più, mostrando un’attestazione dell’ufficio dello stato civile (cfr. art. 6 PP-LPACS), le coppie possono dimostrare agevolmente davanti a terzi (autorità e privati) che per loro si applicano gli effetti giuridici del PACS e che dispongono dei diritti corrispondenti: ciò può creare chiarezza in particolare in caso di visite in ospedale, disbrigo di procedure amministrative, stipulazione di contratti o accesso a informazioni (p. es. sullo stato di salute), facilitare le procedure e offrire certezza del diritto tanto ai partner quanto a terzi (cfr. n. 4.5.2)76. Offre certezza del diritto per terzi in particolare anche l’inscrizione del PACS nel registro dello stato civile (v. n. 4.4), a maggior ragione potendo contare sull’esattezza dei dati registrati77.

4.1.2 Protezione dei figli in caso di scioglimento

Variante 1 dell’art. 24 (Applicazione soltanto in caso di figli comuni): la stipulazione di un PACS deve inoltre far sì che, in caso di scioglimento del partenariato, ai figli comuni sia garantita una maggiore protezione rispetto allo scioglimento di un concubinato. Nel patto civile di solidarietà deve quindi trovare applicazione in maniera analoga la disposizione relativa alla protezione dell’abitazione familiare per le coppie di coniugi secondo l’articolo 121 del Codice civile svizzero (CC)78, laddove vi siano figli in comune che vivono nella rispettiva abitazione. Inoltre, per le coppie che hanno stipulato un PACS deve sempre essere competente un tribunale civile per il disciplinamento di questioni controverse riguardanti i figli (cfr. n. 4.5.2.2 e 4.5.2.3).

76 Cfr. anche rapporto CF concubinato, pag. 43.

77 Cfr. art. 9 CC nonché v. commento all’art. 6 PP-LPACS al n. 5.1.2.

78 RS 210