Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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necessità di verificare se la relazione di coppia debba essere qualificata come concubinato o «convivenza di fatto» ai sensi della rispettiva disposizione. Gli effetti giuridici previsti dalla norma corrispondente devono essere direttamente legati, come già espresso, all’esistenza del PACS.

– Per determinare effetti giuridici, altre disposizioni di legge (p. es. l’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP) richiedono non solo l’esistenza di un concubinato, bensì presuppongono in maniera esplicita l’adempimento di ulteriori requisiti relativi alla convivenza (come una determinata durata). Anche questi requisiti legali supplementari devono venire meno in caso di stipulazione di un PACS, per quanto non valgano nemmeno per il matrimonio (p. es. in caso di adozione di figliastro, art. 264c CC). Questo effetto non deriva tuttavia già dall’articolo 2 PP-LPACS, ma deve risultare da un adattamento delle disposizioni di legge corrispondenti nel diritto federale (in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali; cfr. n. 5.2.6 e 5.2.7). I Cantoni decidono autonomamente, nel quadro delle proprie competenze, in che misura prevedere effetti giuridici del patto civile di solidarietà nelle leggi cantonali (p. es. in materia di aiuti sociali; cfr. n. 4.5.3.1).

4.5.2 Effetti simili al matrimonio in singoli punti

Inoltre, in determinati ambiti il PACS produce effetti simili al matrimonio, che sono previsti innanzitutto durante la convivenza (cfr. n. 4.5.2.1). Ulteriori effetti puntuali si verificano in caso di sospensione della comunione domestica (cfr. n. 4.5.2.2). Anche in caso di scioglimento del PACS (cfr. n. 4.5.2.3) sono previsi effetti giuridici puntuali quando sono coinvolti figli comuni secondo la variante 1 dell’articolo 24 oppure non in comune secondo la variante 2. Secondo il progetto, i rispettivi effetti devono essere sanciti in parte direttamente nella legge sul patto civile di solidarietà (n. 5.1) e in parte da adattamenti in altre leggi (n. 5.2).

4.5.2.1 Durante la convivenza

Durante la convivenza, la stipulazione di un PACS determina per i partner una serie di effetti giuridici simili al matrimonio, in particolare nei seguenti ambiti:

– obbligo di assistenza e mantenimento fra i partner (art. 8 PP-LPACS);

– assistenza e rappresentanza del partner in relazione all’obbligo di mantenimento e all’esercizio dell’autorità parentale verso i figli non in comune (art. 9 PP-LPACS);

– debiti tra i partner (art. 10 PP-LPACS);

– protezione in relazione all’abitazione familiare (art. 11 PP-LPACS nonché per la variante 1 [Protezione nel rapporto con il locatore] anche art. 266m cpv. 3, 266n e 273a cpv. 3 PP-CO);