Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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fatto ricorso a questa possibilità e sono ora vincolate da un patto civile di solidarietà cantonale109.
L’introduzione del nuovo istituto giuridico del patto civile di solidarietà a livello federale rende necessario regolamentare il rapporto con le norme cantonali nonché la situazione delle persone legate da patti civili di solidarietà cantonali. Il progetto preliminare della legge PACS ha l’obiettivo di disciplinare a livello federale, in modo innovativo e definitivo, il patto civile di solidarietà come istituto giuridico intermedio fra il concubinato e il matrimonio. Dal momento che la Confederazione è competente per la legislazione in materia di diritto civile (n. 7.1) e il diritto federale prevale su quello cantonale, la forza derogatoria del diritto federale esclude la stipulazione di nuovi istituti giuridici simili fondati sul diritto cantonale a partire dall’entrata in vigore della legge PACS. Per i Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra ciò significa che a partire da tale data non si potranno più contrarre nuovi partenariati basati sul diritto cantonale, secondo quanto esplicitamente disciplinato dal progetto (art. 25 cpv. 1 PP-LPACS).
Per contro, i patti civili di solidarietà cantonali già conclusi devono poter continuare a esistere secondo il diritto cantonale. Le coppie interessate devono tuttavia avere la possibilità di convertire il proprio patto civile di solidarietà cantonale in un PACS federale (art. 26 PP-LPACS; cosiddetta procedura «opt-in»). La conversione determina lo scioglimento del patto civile di solidarietà cantonale (art. 27 cpv. 1 PP-LPACS). Se invece una coppia non opta per la conversione, il loro patto civile di solidarietà cantonale continua a mantenere i propri effetti, sempre che non sia previsto diversamente dal diritto cantonale. Un sistema analogo è stato scelto al momento dell’introduzione del matrimonio per tutte le coppie rispetto alle unioni domestiche registrate esistenti (cfr. art. 35 e 35a LUD).
4.7 Situazioni internazionali e riconoscimento di patti civili di solidarietà esteri
I PACS stipulati all’estero non sono assoggettati alla legge PACS. I loro effetti in Svizzera sono determinati dalla legge federale del 18 dicembre 1987110 sul diritto internazionale privato (LDIP). Il nuovo capitolo 3b (art. 65d–65g) del progetto preliminare della LDIP prevede ora una regolamentazione specifica per i patti civili di solidarietà che concerne i partenariati stipulati sia in Svizzera sia all’estero e stabilisce riguardo a questi ultimi, fra l’altro, la competenza dei tribunali svizzeri in caso di controversie internazionali, il diritto applicabile nonché il riconoscimento delle decisioni dei tribunali esteri.
Il PP-LPACS disciplina un’unione partenariale che produce effetti giuridici meno estesi rispetto al matrimonio (cfr. n. 4.5). Questi «partenariats faibles» non rientrano nel capitolo 3a LDIP (unione domestica registrata)111 e, di conseguenza, secondo il diritto vigente devono essere trattati come società o contratti. Le disposizioni della
109 Secondo i dati dei rispettivi Cantoni, nel Cantone di Neuchâtel sono vincolate da un PACS cantonale 1428 coppie (stato all’11.9.2025) e in quello di Ginevra 996 coppie (stato al 31.8.2025).
110 RS 291
111 Cfr. il rapporto CAG-N «Matrimonio civile per tutti», n. 5.3.1.