Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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– rappresentanza del patto verso terzi nella conclusione di negozi giuridici per la copertura dei bisogni correnti nonché responsabilità solidale per i debiti di uno dei partner (art. 13 PP-LPACS);
– rappresentanza del partner incapace di discernimento (art. 374 cpv. 1 e 3, 376 nonché 378 cpv. 1 n. 3 PP-CC).
Inoltre, il progetto preliminare stabilisce che, durante la convivenza, alle coppie legate da un patto civile di solidarietà spettano le stesse misure di protezione previste per le coppie di coniugi (art. 14 e 15 PP-LPACS). Per ulteriori dettagli sui singoli effetti giuridici durante la convivenza si rimanda al commento ai rispettivi articoli, in particolare al n. 5.1.3).
4.5.2.2 In caso di sospensione della comunione domestica
Se i partner sospendono la comunione domestica, hanno la possibilità di appellarsi a un tribunale civile per l’organizzazione della vita separata (art. 16 PP-LPACS). I partner devono poter beneficiare di una procedura giudiziaria paragonabile alla procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 307b e 307c PP-CPC). Tale procedura deve offrire la protezione necessaria laddove intercorra un arco di tempo lungo fra la separazione e lo scioglimento (cfr. il commento all’art. 16). Su richiesta, il tribunale stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e quelli destinati al partner. Inoltre il giudice, come nella procedura a tutela dell’unione coniugale, attribuisce l’utilizzo dell’abitazione familiare e delle suppellettili domestiche a uno dei partner se in tale abitazione vivono figli comuni o non in comune. Se i partner hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione, in particolare per quanto riguarda l’autorità parentale, la custodia e le relazioni personali. Le ulteriori misure sono rette per analogia secondo gli articoli 176a–178 CC. In caso di modifica delle circostanze, si applica per analogia l’articolo 179 capoverso 1 CC. Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio (art. 17). Per ulteriori dettagli sulle misure giudiziarie in caso di sospensione della comunione domestica si rimanda al commento ai rispettivi articoli al n. 5.1.4. In caso di sospensione della comunione domestica di coppie vincolate da un PACS, il tribunale civile è competente anche laddove non vi sia una controversia riguardo ai diritti al mantenimento, come accade per le coppie di coniugi, ma non per i partner concubinari106.
106 Per i partner di un concubinato, secondo la situazione giuridica attuale, in caso di separazione è competente in linea di principio (tranne in caso di controversia sul mantenimento dei figli) l’autorità di protezione dei minori e degli adulti; per quanto riguarda l’ordinamento delle competenze per i genitori non sposati cfr. il rapporto del Consiglio federale «Familiengerichtsbarkeit und Familienverfahren: Bestandesaufnahme und Reformvorschläge» del 6 giugno 2025 (Giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia: rilevamento della situazione e proposte di riforma; rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, disponibile in tedesco e in francese), pag. 23 seg. Riguardo agli sforzi di riforma volti a uniformare la competenza di giudizio delle questioni riguardanti i figli a prescindere dallo stato civile dei genitori, cfr. il rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, pag. 76 seg. e 82. Il rapporto è consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Procedura in materia di diritto di famiglia.