Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
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LDIP qui proposte seguono in linea di principio questo approccio. Allo stesso tempo, per diverse questioni si fa però riferimento per analogia alle disposizioni del diritto matrimoniale della LDIP, poiché le soluzioni che queste apportano relativamente ai patti civili di solidarietà sembrano in determinati ambiti più adeguate rispetto alle disposizioni generali del diritto societario e dei contratti della LDIP.
In linea di massima, i patti civili di solidarietà validamente stipulati all’estero devono essere riconosciuti in Svizzera. I loro effetti giuridici devono tuttavia orientarsi al diritto dello Stato in cui sono stati stipulati. In ambiti specifici (in particolare per quanto riguarda la rappresentanza del patto e partner incapaci di discernimento nonché l’abitazione familiare), sono comunque previste disposizioni speciali. Tali questioni non sono assoggettate al diritto del luogo di stipulazione del patto, bensì al diritto dello Stato di dimora abituale di uno dei partner.
Per ulteriori spiegazioni si rimanda al commento ai singoli articoli al numero 5.2.5.
4.8 Attuazione
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
Le disposizioni proposte nella nuova legge federale sul patto civile di solidarietà (PP-LPACS) nonché le modifiche alle leggi federali esistenti necessitano di un’attuazione a livello di ordinanza. Sono necessarie soprattutto modifiche e integrazioni all’ordinanza del 28 aprile 2004112 sullo stato civile (OSC), in particolare in relazione alla competenza delle autorità di stato civile, alla procedura di scioglimento e di conversione nonché alla registrazione e alla divulgazione dei dati in Infostar. Occorre modificare anche l’OESC, tanto più che le autorità riscuoteranno emolumenti in particolare per l’iscrizione di dati nel registro Infostar, per le procedure di scioglimento e conversione e per l’emissione di attestazioni. Inoltre, la Confederazione metterà a disposizione schede informative e vari formulari, in particolare per le attestazioni delle autorità dello stato civile (cfr. art. 6 cpv. 2, 22 e 27 cpv. 2 PP-LPACS) e la dichiarazione di scioglimento.
Le disposizioni proposte per il patto civile di solidarietà comporteranno modifiche anche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e l’organizzazione giudiziarie ed eventualmente anche nelle leggi cantonali sul notariato e nelle relative ordinanze. Infine, per le ripercussioni per i Cantoni si rimanda al numero 6.2.
Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)
Le disposizioni proposte nella nuova legge federale sul patto civile di solidarietà (PP-LPACS) nonché le modifiche alle leggi federali esistenti necessitano di un’attuazione a livello di ordinanza. Sono necessarie soprattutto modifiche e integrazioni all’ordinanza del 28 aprile 2004113 sullo stato civile (OSC), in particolare in relazione alla