Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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effetti sullo stato civile dei partner, che non subisce quindi modifiche nonostante la stipulazione sia iscritta nel registro dello stato civile Infostar (cfr. art. 6), come sancito dal capoverso 2.

Art. 2 Diritto applicabile

Questa disposizione regolamenta quale diritto trova applicazione in linea di principio per le coppie PACS. Le persone vincolate da un patto civile di solidarietà devono avere a livello federale gli stessi diritti e doveri come quelli in caso di concubinato, a meno che la legge PACS o un’altra legge non prevedano disposizioni diverse. Le disposizioni che seguono l’articolo 2 (art. 3 segg.) e le modifiche alle altre leggi federali (n. 5.2) precisano in quali ambiti si generano per il PACS effetti più ampi e simili a quelli del matrimonio. Tali effetti più ampi possono essere previsti non solo nel diritto federale, ma anche in quello cantonale – nella sfera di competenza dei Cantoni (cfr. art. 30 PP-LPACS e il n. 4.5.3.1).

Basandosi sul concubinato e introducendo effetti puntuali simili a quelli del matrimonio, l’articolo 2 tiene conto dell’obiettivo del patto civile di solidarietà: il PACS mira alla costituzione di un nuovo istituto giuridico della convivenza, situato a metà strada fra il concubinato e il matrimonio. In quanto cosiddetto «concubinato plus», deve realizzarsi in modo più vincolante del concubinato, ma meno del matrimonio, restando più vicino al primo che non al secondo (cfr. n. 4.5.1).

Nell’articolo 2 la denominazione del concubinato viene adeguata a quella di «vita di coppia di fatto», poiché spesso nelle leggi il concubinato viene descritto con questo termine. Ciò non esclude tuttavia in alcun modo che si applichino per analogia al patto civile di solidarietà anche quelle disposizioni che descrivono il concubinato in altri termini (p. es. come convivenza di fatto; cfr. n. 4.5.1). A seconda del campo del diritto, si utilizzano diversi concetti per indicare una relazione di coppia stabile che produce effetti giuridici (n. 1.2.1.1). Il rimando all’articolo 2 deve comprendere tutte le disposizioni che accordano effetti giuridici alle relazioni di coppia.

A meno che la legge non preveda effetti più estesi per il PACS, sulla base dell’articolo 2 i partner di un patto civile di solidarietà devono quindi essere equiparati alle persone che costituiscono vita di coppia di fatto. Gli effetti giuridici previsti per il concubinato nelle leggi corrispondenti devono valere anche per il PACS, a prescindere da come venga definito il concubinato e quali requisiti siano fissati. Anche nel caso in cui i tribunali pongano determinate condizioni all’esistenza di un concubinato (p. es. una durata minima), in presenza di un PACS gli effetti giuridici si produrranno anche senza che tali condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i requisiti che in determinate circostanze i tribunali hanno posto o potranno porre per il concubinato, non si applicano al PACS sulla base del progetto preliminare (cfr. n. 4.5.1).

Il rimando agli effetti giuridici del concubinato per il PACS secondo l’articolo 2 vale soltanto in ambito di diritto federale. Il PP-LPACS non disciplina alcun effetto giuridico del PACS a livello cantonale, per mancanza di competenza federale in materia. Spetta ai Cantoni elaborare tali effetti (come succede già oggi per i patti civili di solidarietà cantonali; cfr. n. 4.5.3.1).

Alcune disposizioni del diritto federale prevedono esplicitamente che, oltre all’esistenza della vita di coppia di fatto, la relazione debba soddisfare ulteriori requisiti